Morosità

Mancato o ritardato pagamento

In tutti i casi di morosità del Cliente è facoltà di RIenergia procedere alla sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ai sensi del Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) e del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG).

In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, RIENERGIA si riserva, ai sensi dell’Art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell’ordine, (i) agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso, (ii) alle maggiori spese di esazione ed (iii) al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento.

Sempre in caso di mancato pagamento e/o mancata o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia (ove richiesta ai sensi del Art. 7 delle CGF) RIENERGIA si riserva inoltre la facoltà di inviare al Cliente, a partire dal giorno successivo alla data di scadenza di pagamento indicata nella fattura, formale avviso di costituzione in mora mediante raccomandata semplice (o tramite ogni modalità alternativa prevista dalla normativa vigente). Eventualmente, in assenza di pagamento da parte del Cliente entro il termine indicato nella suddetta comunicazione – comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni solari dall’invio della raccomandata, oppure a 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento da parte di RIENERGIA della ricevuta di avvenuta consegna al cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, oppure, se l’invio non è documentabile, a 15 (quindici) giorni solari dall’emissione della stessa raccomandata – è facoltà di RIENERGIA richiedere la sospensione della fornitura al distributore locale competente. La richiesta di sospensione della fornitura sarà inviata al distributore il giorno successivo al termine ultimo di pagamento. E’ inoltre fatta salva la facoltà per RIENERGIA di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della somministrazione nel limite dell’ammontare previsto dalla normativa vigente, oltre a € 25,00 (euro venticinque/00) di oneri di gestione pratica. Nel caso di Cliente alimentato in bassa tensione (di seguito “BT”), qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della somministrazione per mancato pagamento, potrà essere effettuata una riduzione della potenza disponibile fino ad un livello pari al 15% (quindici percento) e, decorsi 15 (quindici) giorni da detta riduzione, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della somministrazione della fornitura di energia elettrica. Ai sensi della Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i. per il servizio di fornitura gas, qualora sia riscontrata l’impossibilità di sospensione, sarà facoltà di RIENERGIA richiedere al distributore locale competente l’interruzione del servizio di fornitura, agendo sull’allacciamento che alimenta l’impianto e, nei casi di impossibilità di interruzione del servizio, di cessare amministrativamente il contratto determinando l’attivazione dei servizi di default previsti dall’ARERA.

La riattivazione della fornitura a seguito della sospensione per morosità avverrà nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora il Distributore locale sia impossibilitato ad effettuare l’intervento di sospensione della fornitura per cause imputabili al Cliente o a terzi, RIenergia si riserva la facoltà di richiedere all’impresa distributrice l’esecuzione della prestazione di sospensione anche sotto forma di lavoro complesso (a titolo di esempio taglio colonna, taglio linea interrata, ecc.). In tal caso tutte le spese e gli oneri relativi all’intervento di sospensione e di riattivazione saranno a carico esclusivo del Cliente moroso.

Nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità in violazione degli obblighi contrattuali e delle condizioni previste dal TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, allegato A della delibera ARG/gas 99/11) e dal TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica, allegato A della delibera 258/2015/R/com), RIenergia provvederà ad erogare al Cliente Finale un indennizzo automatico nei seguenti casi:

a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:

1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta della sospensione della fornitura all’impresa distributrice competente.

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