Condizioni generali di fornitura
il nostro contratto aperto
Art. 1 - Defnizioni e normative
Fermo restando quanto previsto nella restante documentazione contrattuale, i termini indicati in carattere maiuscolo o con le iniziali maiuscole avranno (ove applicabile, sia al singolare sia al plurale) il signi?cato che segue.
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con L. 14 novembre 1995, n. 481 (in G. U. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.).
Attivazione: l’operazione contrattuale con cui il Cliente richiede la realizzazione e l’avvio di un nuovo PdP o l’avvio di un PdP precedentemente disattivato.
Cliente: persona fisica o giuridica che acquista l’Energia Elettrica e/o Gas oggetto del Contratto per usi domestici o diversi dal domestico.
Cliente finale multisito: è il Cliente che ha stipulato, con il medesimo esercente la vendita, un Contratto di Fornitura che prevede la consegna dell’Energia Elettrica e/o Gas in più punti di prelievo/riconsegna.
Cliente Domestico (o semplicemente “Domestico”): Cliente che utilizza l’Energia Elettrica e/o Gas per alimentare apparecchiature di locali adibiti ad abitazione familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione purché l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna la cui titolarità appartenga ad una persona fisica, per l’abitazione ed i locali annessi o pertinenti adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage. Rientrano negli usi domestici anche i consumi dei condomini nei quali sia presente almeno un’unità a scopo abitativo che utilizzi l’Energia Elettrica e/o Gas per gli usi domestici di cui sopra, purché il titolare del punto di Fornitura non sia una persona giuridica (salvo il caso in cui svolga le funzioni di amministratore del condominio) ed il Gas non sia utilizzato per attività produttive.
Cliente Non Domestico (o semplicemente “Non Domestico”): Cliente che usa l’Energia Elettrica e/o Gas per usi diversi da quelli definiti per il Cliente Domestico. Cliente Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta, come definito dal comma 1, punto a) dell’art. 3 del Codice del Consumo.
Cliente non disalimentabile: il Cliente per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura ai sensi del TIMG e del TIMOE.
Cmor: corrispettivo eventualmente addebitato al Cliente da Rienergia S.r.l. in ragione di situazioni di morosità pregressa nei confronti del suo precedente fornitore.
Codice Civile: testo del Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262.
Codice del Consumo: Codice, a norma dell’art.7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii.
Codice di Rete: codice contenente regole e modalità per la gestione dell’accesso ed il funzionamento della rete di trasporto approvato dall’ARERA.
Codice di Rete di Distribuzione: codice contenente regole e modalità per la gestione dell’accesso ed il funzionamento della rete di distribuzione locale, approvato dall’ARERA.
Condizioni Generali di Fornitura (o CGF): le presenti condizioni generali di fornitura.
Condizioni Tecnico Economiche (o CTE): il documento che disciplina le condizioni economiche per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas.
Condotta: L’insieme delle tubazioni, curve, raccordi ed accessori tra loro collegati per il trasporto (di seguito anche “condotte di trasporto”) o per la distribuzione (di seguito anche “condotte per la distribuzione”).
Contatore elettrico: insieme degli apparati installati dal Distributore elettrico presso il POD del Cliente per la misurazione delle quantità di Energia Elettrica prelevata.
Contatore gas: insieme degli apparati installati dal Distributore gas presso il PdR del Cliente per la misurazione delle quantità di Gas prelevato.
Delibera: delibera emanata dall’ARERA, pubblicata e consultabile sul relativo sito.
Distributore elettrico: soggetto esercente l’attività di distribuzione e misura dell’Energia Elettrica alla cui rete è connesso il POD del Cliente.
Distributore gas: soggetto esercente l’attività di distribuzione e misura del Gas, alla cui rete è connesso il PdR del Cliente.
E-mail: posta elettronica.
Firma Grafometrica: è la firma apposta su dispositivo elettronico (tablet o altro), equiparata quanto agli effetti giuridici alla firma autografa, se dotata delle caratteristiche della firma elettronica avanzata di cui agli artt. 55 e ss. del D.P.C.M. del 22/02/2013 (“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali” ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28, comma 3, lett. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71”) del CAD.
Firma Elettronica: è la tecnologia che consente la sottoscrizione di un contratto utilizzando un meccanismo di verifica del firmatario, basato sull’invio, al suo telefono cellulare personale di un messaggio contenente un codice casuale (One Time Password) atto a confermare la sua volontà di sottoscrizione.
Fornitore: RIENERGIA S.r.l., con sede legale in Via Riccardo Lombardi 19/6, 20153 Milano (MI), Codice Fiscale e Partita Iva 09788660968, REA MI-2114284 (di seguito Rienergia).
Fornitura (o, al plurale, Forniture): si intende la somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas da parte di Rienergia al Cliente.
Fornitura congiunta: è il contratto unico per la fornitura di Energia Elettrica e/o Gas. Gas: gas naturale.
Impianto Interno del Cliente: complesso delle tubazioni o cavi ed accessori a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione e non comprende il contatore Energia Elettrica e/o Gas.
Lavoro semplice: è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, eseguita con interventi limitati all’allacciamento o al Contatore elettrico o Contatore gas del PdP. A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, sono classificati come lavori semplici l’aumento o la riduzione di potenza di una fornitura di energia elettrica, la sostituzione del Contatore elettrico o del Contatore gas, la disattivazione della fornitura con suggello.
Lavoro complesso: è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici. Parti: Rienergia S.r.l. e Cliente.
PDR Altri Usi: PDR per usi diversi, così come definito al comma d) dell’articolo 2.3 del TIVG.
PDR Condominio Domestico: PDR relativo ad un condominio con uso domestico, così come definito al comma b) dell’articolo 2.3 del TIVG.
PDR Servizio Pubblico: PDR nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge attività di assistenza, così come definito al comma c) dell’articolo 2.3 del TIVG.
PDR Uso Domestico: PDR nella titolarità di un Cliente Domestico, così come definito al comma a) dell’articolo 2.3 del TIVG.
PEC: posta elettronica certificata.
Proposta di Contratto (o Proposta): modulo contrattuale contenente la proposta di contratto, i riferimenti del Cliente, i dati tecnici della fornitura, le modalità di pagamento e l’informativa di consenso al trattamento dei dati personali.
POD: il punto di prelievo fisico presso il quale Rienergia mette a diposizione l’Energia Elettrica al Cliente.
Punto di Riconsegna (o PDR): il punto fisico presso il quale Rienergia mette a disposizione il Gas al Cliente.
Punto di Prelievo (o PdP): il POD o il PDR o entrambi, a seconda che il Contratto abbia ad oggetto – rispettivamente - la Fornitura di Energia Elettrica, di Gas o di entrambe.
Re.Mi.: impianti di regolazione e misura, identificati con un codice alfanumerico che li individua univocamente, nel quale avviene la consegna del gas in uscita dalla rete di metanodotti del trasportatore.
Rete di Distribuzione gas: rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l’attività di distribuzione; l’impianto di distribuzione è costituito dall’insieme di punti di consegna e/o interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai misuratori.
Rete di Distribuzione energia elettrica: complesso delle linee e delle strutture per il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
Rete Nazionale: insieme di gasdotti definito dal decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato del 22 dicembre 2000, annualmente aggiornato e individuato da punti di entrata e di uscita definiti dalla società di trasporto.
Rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica: complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale.
SII: Sistema Informativo Integrato istituito presso l'Acquirente Unico con la legge del 13 agosto 2010, n. 129/10.
Sito web: www.rienergia-net.
Standard metro cubo o Smc: quantità di gas naturale che alla temperatura di 15 °C, alla pressione assoluta di 1.013,25 millibar - pressione atmosferica e privo di vapore d’acqua occupa un volume pari ad 1 metro cubo.
Subentro: l’operazione con cui il Cliente chiede l’avvio di un nuovo PdP precedentemente disattivato.
Supporto durevole: è qualsiasi strumento disponibile e accessibile al cliente finale che permetta al cliente medesimo di memorizzare informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Switch (o Switching): l’operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore a Rienergia per il/i PdP oggetto del Contratto.
Trasporto: è il servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica e indirettamente di trasmissione, erogato dal Distributore elettrico nel cui ambito territoriale è ubicato il POD del cliente finale. Uso Domestico: PdP relativo a un cliente domestico, così come definito dal TIV per l’Energia Elettrica e dal TIVG per il Gas.
Voltura: passaggio del contratto di Fornitura da un cliente ad un altro, con il medesimo Venditore Rienergia e senza interruzione dell’erogazione di Energia Elettrica e/o Gas.
Per quanto non previsto dal Contratto, sono applicabili, in generale, le leggi e le norme vigenti ed in particolare i seguenti riferimenti normativi:
• Decreto Legislativo n. 79 del 15 marzo 1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1999, n. 75 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 79/99).
• Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e ss.mm.ii. (D. Lgs. 164/00).
• Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2002, n. 249 (D.Lgs. 231/02).
• Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”).
• Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306 (L. 311/04).
• Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale “o “CAD”) in Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n.112 e D.P.C.M. 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli art. 20, comma 3, 24 comma 4, 28 comma 3, 32 comma3, lett. b), 35 comma 2, 36 comma 2 e 71, del D.Lgs 82/2005 in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2013 n.117.
• Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 (D.Lgs. 206/05).
• Decreto Legislativo n. 73 del 18 giugno 2007 (Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2007, n. 139 e ss.mm.ii. (D.L. 73/07).
• Il Codice di condotta commerciale di Gas e di Energia Elettrica, allegato A della Delibera ARERA 366/2018/R/com ss.mm.ii..
• Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) allegato A della Delibera 413/2016/R/com ss.mm.ii..
• Il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia di Fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF) allegato A della Delibera 463/2016/R/com ss.mm.ii..
• Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (TIV) allegato A della Delibera 362/2023/R/eel ss.mm.ii..
• Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) allegato A della Delibera 100/2023/R/com ss.mm.ii..
• Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (TUDG - RQDG) Delibera 569/2019/R/gas ss.mm.ii..
• Testo Integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica (TIQC) Delibera 617/2023/R/eel ss.mm.ii..
• Testo Integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell’energia elettrica (TIQD) Delibera 617/2023/R/eel ss.mm.ii..
• Testo Integrato delle disposizioni per la Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG) allegato A della Delibera 148/2019/R/gas ss.mm.ii..
• Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT) Delibera 616/2023/R/eel ss.mm.ii..
• Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica (TIME) Delibera 568/2019/R/eel ss.mm.ii..
• Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (TIC) Delibera 568/2019/R/eel ss.mm.ii..
• Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) allegato A della Delibera ARG/gas 99/11 ss.mm.ii..
• Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) allegato A della Delibera 258/2015/R/com ss.mm.ii..
• Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’Energia Elettrica e del Gas naturale (TISIND) allegato A della Delibera 593/2017/R/com ss.mm.ii..
• Testo Integrato Conciliazione (TICO) allegato A della Delibera 2019/2016/R/com ss.mm.ii..
• Testo Integrato del dispacciamento elettrico (TIDE) Delibera 345/2023/R/eel ss.mm.ii..
• Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria (TIRV) allegato A della Delibera 228/2017/R/com ss.mm.ii..
• Delibera 584/2015/R/com e ss.mm.ii. sulle misure di tutela per i clienti titolari di bonus elettrico e/o gas con particolare riferimento all'offerta di rateizzazione delle fatture.
Tutti i riferimenti normativi nazionali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le Delibere dell’ARERA pubblicate sul sito www.arera.it (sezione “Atti e Provvedimenti”) sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche ed integrazioni (di seguito ss.mm.ii.). Il presente Contratto sarà modificato di diritto mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche dell’ARERA obbligatorie e non derogabili.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
2.1 Oggetto del Contratto è la somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas, e/o l’eventuale fornitura dei servizi associati da parte RIENERGIA S.r.l., con sede legale in Via Riccardo Lombardi 19/6, 20153 Milano (MI), Codice Fiscale e Partita Iva 09788660968, REA MI-2114284 (di seguito Rienergia) al Cliente Finale, identificato nella Proposta di Contratto (di seguito Proposta), che si impegna a ritirarla/o per soddisfare il proprio fabbisogno presso il/i Punto/i di Prelievo/i indicato/i (di seguito PdP) negli allegati contrattuali. Le presenti CGF regolano: a) la Fornitura congiunta o disgiunta, da parte di Rienergia, di Energia Elettrica e Gas presso il/i PdP del Cliente, in base a quanto richiesto dal Cliente nella Proposta, secondo le regole contenute nelle presenti CGF; b) la fornitura dei servizi associati/connessi/dipendenti dalla fornitura succitata; c) la stipula da parte di Rienergia, nell’interesse del Cliente stesso, dei contratti di dispacciamento, di trasporto e di distribuzione con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. L’Energia Elettrica e il Gas somministrati da Rienergia saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente nel/nei PdP indicato/i in Proposta. Le presenti CGF, le CTE e gli allegati contrattuali costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Per il Gas, fatto salvo il caso di Attivazione, l’Impianto Interno del Cliente deve essere già allacciato alla condotta di distribuzione; quanto all’Energia Elettrica, ai fini contrattuali verrà considerata la potenza impegnata e la tensione secondo quanto indicato dal Cliente fino alla comunicazione di tale dato da parte del Distributore elettrico, tale comunicazione prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente. In aggiunta a quanto sopra, nel caso di Proposta relativa alla Fornitura di Energia Elettrica per un PdP ad uso domestico, la dichiarazione espressa dal Cliente relativamente all’abitazione di residenza riportata sul modulo prevarrà, in caso di discordanza, su quanto eventualmente dichiarato in precedenza dal Cliente a Rienergia, relativamente allo stesso o ad altri punti di prelievo. I suddetti dati relativi alla residenza saranno poi trasmessi da Rienergia al Distributore elettrico. Se il Cliente indica dati relativi all’uso della Fornitura diversi da quelli comunicati dal Distributore elettrico o gas, Rienergia farà riferimento a quanto da esso dichiarato. Il Cliente è responsabile dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato e conosce le implicazioni fiscali dell’attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, Rienergia può addebitare al Cliente i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano.
2.2 Il Cliente dichiara di essere libero: i) da precedenti vincoli contrattuali e conferisce sin d’ora mandato a Rienergia per comunicare, al precedente fornitore, la propria volontà di recedere dal Contratto in essere; ii) da obbligazioni insolute, nei confronti del precedente fornitore, del distributore o del trasportatore di Energia Elettrica/Gas, a partire dalla data di avvio della somministrazione da parte di Rienergia. Il Cliente garantisce, ai sensi di legge, la veridicità e la correttezza dei dati e degli indirizzi forniti a Rienergia, e s’impegna, inderogabilmente, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi. In caso di inadempimento da parte del Cliente a tale onere, alcunché il medesimo potrà richiedere al Fornitore per qualsiasi ragione e/o titolo, essendo onere esclusivo del Cliente, espressamente accettato e compreso, l’effettuazione tempestiva di ogni comunicazione inerente alla variazione dei dati, così come sopra ribadita.
2.3 Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare l’Energia Elettrica e/o il Gas messi a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il PdP di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l’Energia Elettrica e/o il Gas per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto. È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l’Energia Elettrica e/o il Gas a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
2.4 Il Contratto si intende valido anche per l’attivazione di una sola fornitura. Qualora il Cliente opti sia per la fornitura di Energia Elettrica che di Gas, la scelta di entrambe le forniture non determina l’insorgere tra le Parti di un unico contratto di Fornitura congiunta.
2.5 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell’esercente il servizio di salvaguardia che in precedenza serviva il Cliente o dal Fornitore da parte dell’esercente il servizio di default.
2.6 Il Fornitore conclude direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all’art. 4.
Art. 3 - Proposta di Contratto; Ripensamento; Accettazione e Risoluzione prima dell’esecuzione; Durata.
3.1 Proposta di Contratto - Il Cliente può formulare la Proposta di Contratto compilando e fornendo, ove richiesta, copia del proprio documento di identità, e ?rmando l’apposito modulo cartaceo in tutte le sue copie, o il modulo elettronico disponibile su tablet. La selezione dell’opzione che consente di formulare la Proposta di Contratto tramite il sito web, e l’apposizione della firma grafometrica su dispositivo elettronico (tablet o altro) si intendono “sottoscrizione” agli effetti del Contratto. La sottoscrizione del Contratto tramite mezzi di comunicazione a distanza non comporta costi aggiuntivi per il Cliente. Nel caso di contratti via telefono il Cliente è vincolato solo dopo aver sottoscritto l’offerta, anche con firma elettronica (ai sensi dell’art 21 d.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005), o previa accettazione tramite altro supporto durevole. In quest’ultimo caso Rienergia raccoglierà preventivamente il consenso espresso del Cliente all’uso del supporto durevole per la conclusione del contratto. In caso di formulazione online, Rienergia invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale e ogni altra comunicazione relativa al Contratto – eccetto per le comunicazioni per le quali la legge o il Contratto preveda una modalità speci?ca di invio – in formato elettronico all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente; la documentazione contrattuale verrà inviata al Cliente al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla formulazione e comunque prima dell’attivazione della fornitura. La Proposta di Contratto è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 del Codice civile, ed è valida per i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla sua data di sottoscrizione.
3.2 Diritto di Ripensamento - Il Cliente qualificabile come Consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, che formuli la Proposta di Contratto fuori dai locali commerciali o attraverso tecniche di comunicazione a distanza, potrà esercitare il diritto di ripensamento senza alcuna penalità e senza speci?carne il motivo, anche con riferimento a una sola somministrazione, entro 14 (quattordici) giorni, prolungati a 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione del Consumatore oppure di escursioni organizzate da un venditore con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas ai Clienti domestici, decorrenti dal ricevimento della conferma del contratto e della documentazione contrattuale in formato cartaceo o su altro supporto durevole, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal Codice del Consumo agli articoli 52 e 53. Eventuali modifiche circa le modalità e/o i tempi di esercizio del diritto di ripensamento contenute nella Legge Italiana, nel Codice del Consumo e/o in delibere dell’ARERA dovranno considerarsi automaticamente recepite nel presente contratto a partire dalla loro effettiva entrata in vigore. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento comunicandolo a Rienergia ai canali di contatto di cui all’art. 14, compilando il modulo allegato al Contratto e disponibile sul sito web. Ai sensi del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l’eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento. 3.3 Accettazione - L’accettazione della Proposta di Contratto da parte di Rienergia è subordinata ad attività di veri?ca dell’affidabilità creditizia basate: sulla veri?ca del comportamento di pagamento del Cliente nei confronti di Rienergia per precedenti contratti o contratti in essere (ad esempio assenza di morosità); su rating creditizi elaborati da società preposte a tali attività e basati su informazioni pubbliche (ad esempio assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievoli); su eventuali dati presenti nei “Sistemi di Informazioni Creditizie” o “SIC” e su elaborazioni statistiche effettuate sui dati contrattuali forniti dal Cliente, nonché sui dati presenti presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con speci?co riferimento al furto di identità (“SCIPAFI”). In particolare, al ?ne di meglio valutare il rischio creditizio, le banche e le ?nanziarie con cui il Cliente è eventualmente in rapporto, comunicano alcuni dati (dati anagra?ci, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i cui gestori rivestono la quali?ca di titolare del trattamento. La normativa di disciplina dei SIC è regolata, allo stato, dal relativo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, af?dabilità e puntualità nei pagamenti approvato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provv. n. 163/2019 disponibile al sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche a Rienergia e ad altri soggetti che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo (le cui categorie sono riportate nelle informative rese dai gestori dei SIC). I dati che riguardano il Cliente sono aggiornati periodicamente da banche e ?nanziarie con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto) e Rienergia si limita ad accedere ai dati presenti nel SIC senza inserire alcun dato relativo al servizio e/o prodotto richiesto dal Cliente. I Dati contenuti nel SIC sono trattati anche mediante l’impiego di tecniche e sistemi di credit scoring che utilizzano diverse tipologie di fattori (a titolo esempli?cativo: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, storia dei rapporti di credito estinti, etc.) che consentono di ottenere, attraverso l’applicazione di metodi e modelli statistici, risultati espressi in forma sintetica, tramite indicatori numerici o punteggi, diretti a fornire una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici, del pro?lo di rischio, af?dabilità o puntualità nei pagamenti dell’interessato. Il Cliente non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative al/ai PdP oggetto del presente Contratto, salvo che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente. L’accettazione potrà essere altresì subordinata a eventuali veri?che relative ai processi di acquisizione della Proposta di Contratto. In caso di accettazione della Proposta di Contratto da parte di Rienergia, quest’ultima, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione, ne darà comunicazione per iscritto all’indirizzo indicato dal Cliente. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte di Rienergia, che può essere relativa a una sola o a entrambe le somministrazioni. Rienergia darà comunicazione scritta all’indirizzo indicato dal Cliente solo in caso di accettazione della Proposta. 3.4 Inizio delle somministrazioni; condizione risolutiva; recesso prima dell’esecuzione - Il Contratto ha esecuzione con l’attivazione della/e somministrazione/i, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e somministrazione /i sarà indicata da Rienergia al Cliente nella comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto. Nel caso in cui la data di attivazione sia modificata per causa non imputabile a Rienergia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla subordinazione dell’efficacia del Contratto al pagamento da parte del Cliente delle morosità pregresse) la stessa non è responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente derivanti dal rinvio dell’attivazione della fornitura. Il cliente può richiedere gratuitamente informazioni relative al Contratto ai canali di contatto indicati all’art. 14. Secondo quanto previsto dal Codice del consumo le informazioni scambiate a mezzo posta elettronica, ordinaria e/o certificata, recheranno la data e l’orario dei messaggi scambiati. Una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal venditore, cioè una volta avviata la fornitura, il Cliente Consumatore non avrà più il diritto di ripensamento e sarà tenuto a corrispondere a Rienergia i corrispettivi legati alla Fornitura, determinati secondo le Rienergia applicate, fino al termine della stessa. L’accettazione della Proposta da parte di Rienergia è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del Gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle Condotte ?no al PdP del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di Rienergia per il ritardato o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o le autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle Condotte di distribuzione nel corso di vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico di Rienergia alcun onere. Nel caso di Switch le somministrazioni iniziano entro la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto e sono subordinate al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il distributore locale (che dipende per esempio dalla corrispondenza dei dati anagra?ci riportati sulla Proposta di Contratto con quelli in possesso dei distributori), in mancanza del quale Rienergia contatterà il Cliente affinché questi possa fornire i dati richiesti ai ?ni del completamento della procedura. Qualora il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Rienergia, lo stesso si intenderà automaticamente sciolto senza responsabilità di nessuna delle Parti, con comunicazione scritta al Cliente da parte di Rienergia. Qualora non sia richiesta l’esecuzione anticipata del Contratto, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il termine previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento. Nel caso di Switch, la richiesta di esecuzione anticipata del Contratto (prima che sia decorso il termine per il ripensamento) non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, che è sempre esercitabile dal Cliente nei termini previsti come indicato all’art 3.2, ma potrà comunque comportare un anticipo dell’esecuzione del Contratto rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di Switch, se il Cliente ha richiesto l’esecuzione anticipata del Contratto, è consapevole che, in caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: a) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal venditore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente venditore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di fornitura di ultima istanza, previsto per la tipologia di Cliente interessato, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; b) essere avviata da Rienergia per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente. Nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e, qualora la Fornitura fosse stata già avviata, lo stesso sarà tenuto a corrispondere a Rienergia i costi sostenuti per l’avvio della Fornitura, pari a quanto disposto dall’art. 11 del TIV ed attualmente fissati in 23,00 € (ventitre/00 euro), nonché i corrispettivi legati alla Fornitura, determinati secondo le CTE applicate, fino al termine della stessa con Rienergia. Nel caso di Attivazione, il Contratto avrà esecuzione secondo le tempistiche stabilite dall’Allegato A della Delibera ARERA 646/2015/R/eel e dall’Allegato della Delibera 574/2013/R/gas, fatti salvi i tempi previsti dal Distributore nel preventivo eventualmente inviato al Cliente. Se il Cliente ha richiesto l’esecuzione anticipata del Contratto, in caso di esercizio di ripensamento da parte del Cliente stesso, in base alla tempistica di esercizio dello stesso, Rienergia: a) provvederà ad annullare la richiesta di Attivazione presso il distributore qualora l’annullamento sia ancora possibile b) qualora l’annullamento non fosse possibile, la fornitura sarà avviata da Rienergia per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o, se richiesto dal Cliente, la chiusura del punto. Nei casi in cui sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento a Rienergia dei corrispettivi previsti dal Contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del Contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento, inclusi i costi amministrativi di Rienergia e i costi addebitati dal Distributore. Nel caso di Voltura per l’Energia Elettrica o per il Gas, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite rispettivamente dalla Delibera ARERA 102/2016/R/com e dalla Delibera ARERA 398/2014/R/eel, che in genere avviene entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta di Voltura. In caso di Switch per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas, Rienergia si riserva la facoltà di recedere dal Contratto prima dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 1373, comma 1, del Codice Civile, con comunicazione scritta al Cliente da parte di Rienergia entro e non oltre il terzo mese successivo alla conclusione del Contratto e comunque prima dell'inizio della fornitura, qualora dalle informazioni che il SII, il Distributore Elettrico e/o il Distributore Gas sono tenuti a mettere a disposizione di Rienergia nell’ambito del processo di Switch (ai sensi, per l’Energia Elettrica, dell’Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com e, per il Gas, dell’Allegato A alla Delibera ARERA ARG/Gas 99/11) risulti sussistere in relazione al/i PdP oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi: il PdP risulti chiuso a seguito dell’intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità; il PdP sia oggetto di una richiesta di indennizzo in corso; il PdP provenga dai servizi di ultima istanza; il PdP sia oggetto di un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso oppure il PdP lo sia stato almeno una volta negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di Switch in corso; il PdP sia stato oggetto di almeno un’altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti lo Switch in corso; il PdP sia stato oggetto di precedenti richieste di Switch eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti lo Switch in corso; il PdP risulti non accessibile (limitatamente alla somministrazione di Gas). Nel caso in cui Rienergia eserciti il predetto diritto di recesso non verrà data esecuzione al Contratto revocando l’eventuale Rienergia di Switch già presentata al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas, senza responsabilità di nessuna delle Parti, e gli effetti dell’eventuale recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno. 3.5 Durata - Per le utenze di Energia Elettrica alimentate in Bassa Tensione e per le utenze di Gas aventi consumi non superiori a 200.000 Smc/anno il Contratto ha una durata indeterminata fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo art. 10 ove applicabile. Per le utenze di Energia Elettrica alimentate in Media, Alta o Altissima Tensione e per le utenze di Gas aventi consumi superiori a 200.000 Smc/anno il Contratto ha una durata di 1 (uno) anno e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo diversa indicazione nelle CTE.
Art. 4 - Dispacciamento e Trasporto dell’Energia Elettrica e del Gas
4.1 Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto e dei suoi allegati, il Cliente conferisce irrevocabilmente mandato, in via esclusiva e a titolo gratuito a Rienergia affinché quest’ultima, dopo il perfezionamento del contratto, gestisca in nome proprio e nell’interesse del Cliente il contratto di trasporto e dispacciamento dell’Energia Elettrica con il gestore della rete nonché il contratto di distribuzione relativo al PdP con il Distributore elettrico e/o Distributore gas avente ad oggetto la prestazione del servizio di trasporto per conto del Cliente, inclusa la ricezione e la gestione dei dati di misura e consumo, nonché a richiedere al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente, le prestazioni relative alla gestione della connessione o allacciamento dei PdP (a titolo esempli?cativo e non esaustivo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppo di misura, disattivazioni, ecc.). Rienergia per l’espletamento delle attività sopra indicate, potrà avvalersi di soggetti terzi nei rapporti con i gestori dei servizi di rete, a tal ?ne il Cliente conferisce espressamente a Rienergia la facoltà di subdelega a favore di altre società del gruppo o di terzi muniti dei necessari poteri e autorizzazioni.
4.2 Ai sensi degli art. 16.2 TIMOE e del 19.2 TIMG, Rienergia dichiara di non essere utente né del trasporto, del dispacciamento e del servizio di distribuzione; perciò, non stipulando direttamente i relativi contratti con il gestore della rete elettrica nazionale e i distributori locali, detti contratti saranno dunque stipulati dai soggetti terzi di cui al precedente comma. Il contratto di fornitura sarà risolto automaticamente nel caso in cui l’utente del trasporto, del dispacciamento e del servizio di distribuzione che svolgono attività per conto di Rienergia risultino inadempienti. In tali casi: a) il contratto di fornitura di Gas continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’art. 27bis della Delibera ARG/gas 138/04 e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei servizi di ultima istanza; b) il contratto di fornitura di Energia Elettrica continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’Allegato B alla Delibera 487/2015/R/eel e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente il servizio di fornitura di ultima istanza previsto per la tipologia di Cliente interessato.
Art. 5 - Condizioni tecnico economiche
Le CTE prevalgono sulle presenti CGF, ove discordanti. Il Cliente corrisponderà a Rienergia quanto previsto nelle CTE, unitamente agli ulteriori corrispettivi qui di seguito riportati. Sono a carico del Cliente i corrispettivi stabiliti dall’ARERA per l’Energia Elettrica relativamente ai servizi di trasporto, distribuzione, misura e dispacciamento, e per il Gas relativamente ai servizi di trasporto, distribuzione, misura e stoccaggio oltre a qualunque onere aggiuntivo definito, anche in corso di periodo contrattuale, dalla normativa. Tali oneri sono riferiti all’anno solare e possono subire variazioni automatiche. Qualora nel corso dell’esecuzione del Contratto una qualsiasi componente dovesse subire delle variazioni e/o dovessero esserne introdotte di nuove, di esse si terrà conto ai fini della determinazione di quanto dovuto dal Cliente, nella misura e con la data di efficacia stabilita dall’ARERA per i clienti del mercato libero e/o per il mercato regolato qualora la componente applicata ricadesse in tale seconda fattispecie. Il Cliente si impegna a corrispondere a Rienergia qualsiasi onere richiesto dal Distributore elettrico e⁄o dal Distributore gas per le singole prestazioni previste per il gas dal Testo Unico delle Disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del Gas (TUDG – RTDG) e per l’Energia Elettrica dal Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di Connessione (TIC), a titolo esemplificativo ma non esaustivo: attivazione, disattivazione della Fornitura, Subentro, variazione di potenza di una Fornitura già attiva. A copertura delle spese di gestione pratica Rienergia addebiterà 25,00 € (venticinque/00 euro) IVA esclusa per ogni prestazione relativa ai lavori semplici e lavori complessi del Distributore elettrico o gas, e per ogni operazione di Voltura.
Art. 6 - Rilevazione dei consumi
La quanti?cazione dei consumi di Energia Elettrica e/o Gas avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Contatore Elettrico e/o Gas. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura secondo il seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore gas ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 54 del TIVG e dall’Articolo 15 del TIME; c) dati di misura stimati; in tal caso Rienergia ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato messo a disposizione dal Distributore, ovvero di effettuare una propria stima adottando i dati di consumo annuo e profilazione trasmessi dal Distributore, oppure adottando dati di consumo storico riferiti allo stesso periodo. La lettura rilevata del Contatore gas è valida ai ?ni della fatturazione a conguaglio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG che prevede: per PdP con consumi fino a 500 Smc/anno un tentativo di lettura nell’anno; per PdP da 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno due nell’anno, uno nel periodo Aprile-Ottobre e uno in quello Novembre-Marzo; per PdP da 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno tre nell’anno, uno nel periodo Novembre-Gennaio, uno in quello Febbraio-Aprile e uno in quello Maggio-Ottobre; per PdP superiori a 5.000 Smc/anno rilevazione mensile. Nel caso di Contatore gas di tipo smart meter di classe G4 o G6 è prevista la rilevazione di una lettura mensile in corrispondenza dell’ultimo giorno gas del mese di riferimento o, in subordine, nei primi tre giorni successivi all’ultimo giorno gas del mese di riferimento. Il Cliente si impegna a permettere l’accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al ?ne di consentire la lettura diretta del Contatore elettrico e /o gas. In caso di mancato rispetto di tali periodicità di raccolta della misura da parte del Distributore: in caso di Clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, Rienergia ne darà comunicazione al Cliente in fattura, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; in caso di Clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il Cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico riconosciuto dal Distributore secondo le previsioni di cui al RQDG e ss.mm.ii. in tema di qualità commerciale. In caso di mancata lettura del Contatore gas, Rienergia ne fornirà informazione al Cliente in fattura. Per i Clienti con utenze Gas con frequenza di lettura diversa dalla giornaliera, da quella mensile con dettaglio giornaliero e da quella del Contatore smart meter di classe G4 e G6 e per i Clienti con utenze Energia Elettrica trattati mono-orari, Rienergia indica in fattura la ?nestra temporale in cui il Cliente può comunicare l’autolettura che sarà utilizzata ai fini della fatturazione del periodo. L’autolettura può essere comunque trasmessa in qualsiasi momento attraverso i canali resi disponibili da Rienergia ed esplicitati in fattura. L’autolettura validata dal Distributore Elettrico e/o di Gas sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime, in assenza di lettura rilevata del Distributore elettrico e/o gas. Rienergia non prenderà in carico l’autolettura qualora il dato risulti palesemente errato in termini di verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente, informandolo preventivamente. Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Gas e/o Energia Elettrica darà facoltà a Rienergia, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno. Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore Gas e/o Elettrico la verifica del Contatore gas e/o elettrico; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Rienergia al Distributore competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all’attività di verifica saranno a carico della sola parte che ne abbia avanzato richiesta.
Art. 7 - Fatturazione
A fronte della Fornitura Rienergia emetterà fattura elettronica inviando, ai sensi della normativa vigente, i dati necessari all’Agenzia delle Entrate. Secondo la vigente regolazione ARERA e ss.mm.ii. le fatture saranno costituite dalla bolletta sintetica e dagli elementi di dettaglio della fattura. Il Cliente può scegliere o revocare l’opzione di ricevere gli elementi di dettaglio unitamente alla bolletta sintetica. Al Cliente Domestico saranno inviate le fatture, salvo diversa scelta, tramite posta elettronica all’indirizzo elettronico indicato al momento della sottoscrizione e sarà cura del Cliente informare prontamente Rienergia di eventuali variazioni circa lo stesso. Solo qualora l’indirizzo elettronico fornito dal Cliente risultasse indisponibile Rienergia, procederà all’invio delle fatture in formato cartaceo all’indirizzo postale indicato a momento della sottoscrizione, senza addebitare alcun costo di spedizione. Rienergia non risponderà in alcun modo del mancato recapito della fattura dovuto ad omesse o tardive variazioni del recapito da parte del Cliente. La bolletta sintetica e gli elementi di dettaglio della fattura sono presenti e consultabili in formato elettronico anche sul sito web www.rienergia.net, previa registrazione del Cliente. Qualora Rienergia dovesse corrispondere oneri derivanti da pregressa morosità del Cliente finale (Cmor) e relativi all’applicazione del Testo Integrato del Sistema Indennitario (TISIND), Rienergia addebiterà al Cliente tali oneri con la prima fattura utile. Quanto fatturato sarà gravato da imposte erariali ed addizionali, nonché dell’Iva e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile al Contratto e alla Fornitura. Gli oneri fiscali saranno a carico del Cliente ed opportunamente dettagliati in fattura, secondo la normativa in vigore al momento dell’emissione. I consumi rilevati come indicato all’Art. 6 saranno utilizzati ai ?ni della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. Rienergia attribuisce i consumi al Cliente su base giornaliera, considerandoli convenzionalmente costanti nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori o omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la retti?ca secondo quanto previsto dal TIQV. Rienergia darà corso alla retti?ca secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore elettrico o gas, Rienergia fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore gas e dal Distributore elettrico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la Fornitura di sola Energia Elettrica delle utenze in Bassa Tensione le fatture saranno emesse con cadenza mensile o bimestrale per i clienti finali domestici e con cadenza mensile per i clienti finali diversi dal domestico. Per la sola Fornitura di Gas di utenze con consumi annui fino a 200.000 Smc, le fatture saranno emesse per i clienti finali domestici con cadenza mensile o bimestrale, secondo la scelta non vincolante del Cliente e purché tale scelta sia coerente con i dettami del TIF art. 4, e con cadenza mensile per i clienti finali diversi dal domestico. Per le Forniture di Energia Elettrica o di Gas differenti dalle casistiche citate ai capoversi precedenti le fatture saranno emesse con cadenza mensile. Per la Fornitura di sola Energia Elettrica delle utenze in Bassa Tensione e per la sola Fornitura di Gas di utenze con consumi annui fino a 200.000 Smc Rienergia emetterà la fattura entro 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura stessa. Per i ritardi di emissione delle fatture, sono dovuti gli indennizzi così come determinati dagli artt. 16 e 18 del TIF. In occasione della cessazione della Fornitura, la fattura di chiusura conterrà la restituzione dell’eventuale deposito cauzionale (solo se precedentemente versato) ed in caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore elettrico e⁄o gas, il Cliente riceverà una successiva fattura contabilizzante i consumi effettivi. Ai sensi dell’art. 1460 Codice Civile, eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di Fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. Rienergia, ad eccezione della fattura di cessazione della Fornitura, si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento automatico per importi complessivamente inferiori a 20,00 € (venti/00 euro); tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura. In caso di emissione di una nota di credito per importi da restituire al Cliente, quest’ultimo riceve il rimborso dell’importo indicato tramite accredito nella prima fattura utile successiva o mediante bonifico sulle coordinate bancarie/postali fornite dal Cliente. Qualora risultino posizioni insolute dalla situazione contabile del Cliente, Rienergia opererà la compensazione fino a concorrenza dei relativi importi a debito e a credito. Ai fini dell’emissione della fattura di cessazione, in caso di cambio fornitore il Cliente potrà effettuare l’autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola al Venditore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore o al Venditore entrante se effettuata a partire da detta data; in caso di Voltura, il Cliente potrà effettuare l’autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Voltura, comunicandola al venditore. Rienergia comunicherà al Cliente la presa in carico o lo scarto del dato, qualora palesemente errato, al momento stesso dell’acquisizione del dato o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non consenta una risposta immediata.
Art. 8 - Pagamenti; interessi di mora; mancato pagamento
8.1 Pagamenti - Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di emissione della stessa. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali, nonché utilizzando l’addebito in conto corrente e le ulteriori modalità indicate di volta in volta sulla bolletta. I costi legati alla transazione sono a carico del cliente e varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Rienergia con apposita nota in fattura. Il Cliente che sceglie come modalità di pagamento l’addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) dovrà fornire i dati utili affinché Rienergia possa attivare il servizio. Qualora variassero le coordinate bancarie o altre informazioni attinenti alla richiesta, il Cliente è obbligato ad informare per consentire l’aggiornamento del mandato. In caso di addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) si applicano le condizioni riportate in calce al modulo redatto da Rienergia per effettuare la relativa richiesta. In tal caso, il soggetto abilitato alla riscossione addebiterà solo le fatture per le quali riceverà relativa richiesta da parte di Rienergia e le fatture continueranno a essere inviate da Rienergia al Cliente, contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. Si raccomanda di verificare la presenza su ciascuna fattura della sovrastampa citata, poiché la mancanza della stessa comporta per il Cliente l’obbligo del pagamento con modalità differenti entro i termini indicati in fattura, onde evitare l’applicazione di interessi di mora o altre penalità eventualmente previste. L’eventuale richiesta di revoca della domiciliazione avrà effetto dalla prima data utile. Il pagamento non potrà essere differito o ridotto per nessun motivo, salvo quanto previsto dall’art. 7.3 della Del. 153/2012/R/com, neanche in presenza di contestazione. Nei casi di mancato buon fine dell’addebito diretto su conto corrente o su carta di credito, per qualsivoglia ragione, ivi incluso, a titolo esemplificativo, mancanza dei fondi, inadempimento della banca, non correttezza dei dati, Rienergia provvederà ad addebitare con la prima fattura utile tutti i costi richiesti dall’istituto di credito e sostenuti da Rienergia in relazione all’insoluto, oltre a oneri amministrativi di gestione pratica e sollecito pari a 10,00 € (dieci/00 euro). Eventuali ritardi di comunicazione dell’avvenuto pagamento da parte del soggetto abilitato alla riscossione non saranno imputati al Cliente. Il pagamento a mezzo di assegni bancari o postali, a scanso di indebiti pagamenti, dovrà avvenire con espressa dicitura “non trasferibile”. Ad ogni modo, i predetti assegni verranno contabilizzati esclusivamente salvo buon fine. Il Cliente avente utenze di Energia Elettrica in Bassa Tensione o di Gas con consumi annui fino a 200.000 Smc, può richiedere la rateizzazione entro e non oltre la scadenza della bolletta inviando una richiesta scritta a Rienergia. La rateizzazione può essere concessa solo per importi superiori a 100,00 € (cento/00 euro) facendone richiesta ai canali di contatto di cui all’art. 14 entro la data di scadenza indicata sulla fattura. Sulle somme oggetto di rateizzazione saranno calcolati interessi applicando il Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea. Ad eccezione dei casi previsti al paragrafo che segue, Rienergia concederà un numero massimo di rate pari a 4 (quattro), numerosità eventualmente derogabile a insindacabile giudizio e concessione di Rienergia. Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: a) per i contratti di Energia Elettrica: i. per i Clienti finali domestici, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto iii. sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli; ii. per i Clienti finali diversi da quelli di cui al punto i. trattati monorari, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto iii. sia superiore al duecentocinquanta per cento dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio; iii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iv. per tutti i Clienti, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all’art. 7; v. per tutti i Clienti, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’art. 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere; b) per i contratti di Gas: i. per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii. e iii. sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii. per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; iv. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all’art. 7; v. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’art. 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere. Le somme oggetto di rateizzazione saranno suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante, non cumulabili e saranno maggiorate del Tasso di riferimento ?ssato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine ?ssato per il pagamento della fattura. In caso di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate da Rienergia, in assenza della dichiarazione prevista all’art. 1193 del Codice Civile Rienergia ha facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore. In caso di unica fattura per il Gas e l’Energia Elettrica, in deroga al disposto degli artt. 1193-1195 del Codice Civile e a quanto stabilito nel presente art. 8, ogni pagamento parziale effettuato con modalità diverse da quelle eventualmente comunicate da Rienergia, verrà prioritariamente imputato a quanto dovuto (inclusi eventuali interessi moratori) per il Gas.
8.2. Interessi di mora - Qualora il Cliente sia qualificabile come Consumatore ai sensi dell’all’art. 3 del Codice del Consumo, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 8 (otto) punti percentuali. Qualora il Cliente non rientri in una delle categorie sopra indicate, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari alla misura prevista dal D. Lgs. 231/02, come di volta in volta applicabile, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Rienergia si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 Codice Civile ("Imputazione del pagamento agli interessi"), il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento, e successivamente al capitale, indipendentemente dall’eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente.
8.3. Azioni in caso di mancato o parziale pagamento - Nel caso di mancato o parziale pagamento, decorsa la scadenza della fattura, Rienergia costituirà in mora il Cliente con dif?da a adempiere inviata con raccomandata A/R o PEC, indicando un termine per il pagamento non inferiore a 7 (sette) giorni. Rienergia speci?cherà nella dif?da ad adempiere le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento. Rienergia addebiterà per ciascun sollecito scritto di pagamento un importo pari a 25,00 € (venticinque/00 euro) inclusivo sia delle spese postali sia dei costi per l’attività di gestione e recupero del credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. In assenza di pagamento da parte del Cliente dell’intero importo oggetto del sollecito di cui sopra alla scadenza indicata ed in assenza della comunicazione a Rienergia del dovuto a mezzo mail all’indirizzo gestione.clienti@rienergia.net e/o PEC a amministrazione@pec.rienergia.net, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi, Rienergia richiederà al Distributore la sospensione della fornitura per morosità o la chiusura del PdP, addebitando al Cliente le spese della diffida, dei solleciti di pagamento inviati, nonché tutte le spese tecniche necessarie. Tale richiesta potrà essere inoltrata decorsi 40 (quaranta) giorni dalla ricezione da parte del cliente finale della raccomandata o PEC di costituzione in mora. In caso di morosità relativa a clienti finali di Energia Elettrica connessi in Bassa Tensione, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, Rienergia potrà richiedere la riduzione della potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione della potenza, in caso di persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura. Nei casi in cui l’intervento di chiusura del PdP per sospensione della fornitura per morosità non sia stato eseguito, e l’impresa di distribuzione comunichi a Rienergia la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, Rienergia potrà richiedere, previo invio al cliente di apposita comunicazione a mezzo raccomandata, all’impresa di distribuzione l’esecuzione dell’interruzione della somministrazione mediante interventi tecnici più complessi, come l’intervento di interruzione dell’alimentazione, il taglio colonna o il taglio diramazione. Il Contratto si intenderà risolto all’atto dell’esecuzione dell’intervento. Il Cliente dovrà consentire all’impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il PdP in caso di inadempimento del cliente medesimo. Per ogni richiesta di sospensione e/o riattivazione della fornitura per morosità inviata al Distributore elettrico e/o gas, Rienergia potrà addebitare un corrispettivo di importo pari a 50,00 € (cinquanta/00 euro). A seguito della sospensione della fornitura, qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità, Rienergia potrà procedere, senza ulteriore comunicazione, alla successiva cessazione amministrativa per morosità e il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi degli articoli 1454 e 1456 del Codice Civile. In deroga a quanto sopra citato, Rienergia può richiedere la sospensione/interruzione Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas al Distributore elettrico e/o Distributore gas, anche senza preavviso, nel caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore elettrico e/o gas ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme agli usi e al Contratto. Rienergia non sospenderà la Fornitura limitatamente ai seguenti casi: a) non sia stata effettuata da Rienergia la comunicazione della costituzione in mora, nel modo sopra indicato; b) il Cliente abbia comunicato Rienergia l’avvenuto pagamento secondo le modalità indicate nella comunicazione di messa in mora di cui sopra; c) l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da Rienergia e comunque inferiore ad un ammontare medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) Rienergia non abbia fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore Energia Elettrica e/o Gas, fatta salva la previsione relativa al reclamo scritto presentato dal Cliente oltre 10 (dieci) giorni solari dal termine fissato per il pagamento nella fattura oggetto di contestazione per consumo anomalo, ai sensi dell’art. 5.2 bis lett. b) del TIMG e dell’art. 4.3 bis lett. B) del TIMOE. Rienergia è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura: a) 30,00 € (trenta/00 euro) nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) 20,00 € (venti/00 euro) nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; II) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; III) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per sospensione della Fornitura per morosità. Qualora i PdP posti nella titolarità del Cliente siano non disalimentabili, Rienergia potrà inviare al Cliente una raccomandata A/R o una PEC intimando il pagamento entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intenderà risolto con conseguente richiesta di risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto. A seguito della richiesta il distributore competente: a) trasferirà i POD nel contratto di dispacciamento dell’esercente la Salvaguardia e/o nel contratto di dispacciamento del soggetto che esercita il servizio di fornitura di ultima istanza previsto per la tipologia di cliente interessato; b) darà luogo alla cessazione Amministrativa per morosità dei PDR. In caso di risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del PDR, Rienergia sarà tenuta a trasmettere al Distributore Gas: copia delle fatture non pagate; copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o dell’ultima fattura pagata; documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. Rienergia, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, si impegna a inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della somministrazione di cui alle Delibere ARERA 646/2015/R/eel e 574/2013/R/gas. Rienergia potrà pretendere dal Cliente il pagamento di quanto dovuto e non pagato entro i termini previsti con riferimento a precedenti contratti di fornitura intercorsi e cessati tra le Parti – purché gli stessi abbiano ad oggetto la medesima fornitura (Energia Elettrica o Gas) del Contratto – procedendo anche con compensazioni dei debiti/crediti e ponendo in essere azioni a tutela del proprio credito, incluse, tra queste, l’eventuale sospensione e interruzione della somministrazione di Energia Elettrica o Gas di cui al Contratto. In caso di cessazione del Contratto, in presenza di morosità del Cliente, Rienergia potrà porre in essere qualsiasi azione prevista dalla regolazione vigente a tutela del proprio credito.
Art. 9 - Strumenti a garanzia dei pagamenti del Cliente
A garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, salvo diverse disposizioni di ARERA, Rienergia si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento il versamento di un deposito cauzionale calcolato come di seguito specificato e addebitato nella prima fattura utile. Energia Elettrica: per il Cliente Domestico 22,00 € (ventidue/00 euro) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata, per il Cliente Non Domestico sarà pari al consumo medio di 2 (due) mesi di Fornitura, determinato sulla base del consumo annuo comunicato dal Distributore, e moltiplicato per il prezzo di Fornitura, incluse imposte, vigente al momento del calcolo per l’offerta applicata al Cliente. Gas: per il Cliente Domestico e per il Cliente Non Domestico sarà pari a 50,00 € (cinquanta/00 euro) per consumi annui fino a 500 Smc, 150,00 € (centocinquanta/00 euro) per consumi annui fino a 1.500 Smc, 250,00 € (duecentocinquanta/00 euro) per consumi annui fino a 2.500 Smc. Per tutti gli altri PdP il deposito cauzionale sarà pari al consumo medio di 2 (due) mesi di Fornitura, determinato sulla base del consumo annuo comunicato dal Distributore, e moltiplicato per il prezzo di Fornitura, incluse imposte, vigente al momento del calcolo per l’offerta applicata al Cliente. L’ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di emissione di una nuova fattura. L’importo del deposito cauzionale sarà addebitato nella prima fattura utile, sarà eventualmente adeguato di volta in volta come di seguito specificato, e l’attivazione da parte del Cliente della domiciliazione bancaria o postale non costituirà motivo di restituzione automatica del deposito cauzionale da parte di Rienergia. In alternativa al deposito cauzionale, Rienergia può richiedere al Cliente la consegna di una fidejussione bancaria a prima richiesta. Rienergia si riserva inoltre di richiedere eventuali integrazioni del deposito cauzionale, nel caso in cui nel corso della Fornitura si verificassero variazioni significative in merito al parametro di calcolo e/o variazioni della situazione economica del Cliente che comportassero un incremento del rischio di morosità del Cliente (ad es. ritardi nei pagamenti superiori a 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza, per due fatture anche non consecutive). Rienergia potrà inoltre richiedere il versamento della garanzia qualora la domiciliazione bancaria o postale della Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas sia revocata o interrotta per 2 (due) volte nell’arco di 2 (due) mesi, anche non consecutivi. La verifica dell’affidabilità creditizia e l’eventuale richiesta di garanzie finanziarie (fidejussione o deposito cauzionale) potranno essere effettuate anche in corso di Fornitura ed i relativi costi sostenuti da Rienergia saranno riaddebitati al Cliente. Indipendentemente dalla tipologia di utenza, qualora il Cliente non presti la garanzia richiesta, Rienergia si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 20, con comunicazione scritta al Cliente agli indirizzi da quest’ultimo comunicati e di rimettere il PdP al servizio di fornitura di ultima istanza previsto per la tipologia di Cliente interessato. Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale (anche nel caso di chiusura relativa a una sola delle somministrazioni) il relativo deposito cauzionale sarà restituito, senza bisogno di speci?ca richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste insolute e dei relativi interessi moratori. Qualora nel corso della somministrazione l’importo del deposito sia incamerato, in tutto o in parte, da Rienergia il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. In caso di escussione totale o parziale, la fidejussione dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell’avvenuta escussione. Per le utenze di Energia Elettrica alimentate in Media, Alta e Altissima Tensione e/o per le utenze Gas con consumi superiori a 200.000 Smc/anno Rienergia si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento il versamento di un deposito cauzionale pari al consumo medio di 3 (tre) mesi di Fornitura, determinato sulla base del consumo annuo comunicato dal Distributore, e moltiplicato per il prezzo di Fornitura, incluse imposte, vigente al momento del calcolo per l’offerta applicata al Cliente. Tale garanzia dovrà essere prestata da primario istituto di credito, o primaria compagnia di assicurazione, di gradimento di Rienergia, per tutta la durata della Fornitura e a tutela di tutte le obbligazioni che il Cliente si assume con la stipula del Contratto, e dovrà avere scadenza 3 (tre) mesi oltre la data di fine Fornitura. La fideiussione sarà ritenuta valida solamente se costituita a prima richiesta assoluta di Rienergia e dovrà prevedere l’espressa rinuncia della banca/compagnia di assicurazione al diritto di opporre eccezioni al creditore garantito, l’esclusione dell’obbligo di quest’ultimo di proporre o proseguire iniziative nei confronti del debitore principale e, in genere, la rinuncia della banca ai diritti sanciti dagli artt. 1944 e 1957 Codice Civile. Qualora detto importo venga riscosso in tutto o in parte da Rienergia, il Cliente è tenuto a ricostituire immediatamente la fideiussione per l’intero ammontare entro 5 (cinque) giorni lavorativi. Il Cliente è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione, in occasione di ogni proroga del Contratto, ai sensi delle disposizioni delle presenti CGF. Nel caso in cui l’importo da garantire non superi € 5000,00 (cinquemila/00 euro) il Cliente, in alternativa alla fideiussione, potrà versare un deposito cauzionale. In caso di mancato rilascio della predetta garanzia, ovvero di mancato reintegro della stessa nei tempi previsti da parte del Cliente, il Fornitore avrà facoltà di non dare corso alla somministrazione, ovvero sospenderla, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti del successivo art. 20. Nel caso in cui un Cliente non domestico in continuità di fornitura risulti in situazioni di crisi o insolvenza, come definite dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, sarà facoltà di Rienergia richiedere a garanzia dei pagamenti dovuti per la somministrazione, come richiesta dalla procedura, un deposito cauzionale fruttifero pari al 50% (cinquantapercento) del fatturato dell’anno precedente. Il mancato rilascio, invalida costituzione o ricostituzione da parte del Cliente delle garanzie di cui sopra entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di Rienergia comunicata anche via PEC, rappresenterà un grave inadempimento e pertanto darà facoltà a Rienergia di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile.
Art. 10 - Diritto di recesso; cessazione della somministrazione
Ciascuna Parte ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto (anche con riferimento a una sola delle somministrazioni). Il Cliente alimentato in Bassa Tensione ovvero con consumi Gas inferiori a 200.000 Smc/anno può: i) recedere in qualsiasi momento dal Contratto per cambiare fornitore; in tal caso sarà il nuovo Fornitore a esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura; ii) recedere per disattivare il punto di fornitura con un preavviso di 1 (uno) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Per la tipologia di Cliente di cui al precedente capoverso Rienergia potrà recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la veri?ca dell’effettiva ricezione. Tale preavviso decorre a partire dal giorno della ricezione della comunicazione da parte del Cliente. L’esercizio da parte di Rienergia o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento del Contratto di cui al precedente art. 2 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo. Ai sensi di quanto previsto nelle Delibere 102/2016/R/com e 398/2014/R/eel, in caso di ri?uto di Voltura sul PdP, Rienergia potrà recedere dal Contratto in deroga ai termini di preavviso sopra indicati. In caso di cambio fornitore il Cliente dovrà avvalersi del nuovo venditore per l’esercizio del recesso. Il solo Cliente di grandi dimensioni potrà in alternativa comunicare il recesso, con modalità tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione (raccomandata A/R o PEC), direttamente a Rienergia, indicando la data da cui decorre il recesso. È cliente finale di grandi dimensioni il Cliente diverso dai soggetti definiti all’articolo 2.3, lettera a) e lettera c) del TIV e all’articolo 2.3 lettere a) e b) e lettera d), limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, del TIVG. Il Cliente con PdP alimentati in Media, Alta o Altissima Tensione o con consumi Gas superiori a 200.000 Smc/anno o corrispondenti ad impianti di Illuminazione Pubblica, potrà recedere con preavviso da inviare almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza del periodo di Fornitura. Nel caso in cui il Cliente receda al ?ne di cessare la somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas il Cliente dovrà inviare la comunicazione di recesso, con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la veri?ca dell’effettiva ricezione, ai canali di contatto di cui all’art. 14. In tal caso, il preavviso decorre dalla data in cui Rienergia riceve la relativa comunicazione e il recesso avrà efficacia entro e non oltre un mese dalla ricezione, e la data di cessazione corrisponderà a quella in cui il Distributore elettrico/gas effettuerà la disalimentazione dandone informazione a Rienergia. Qualora, a seguito della comunicazione di recesso in riferimento alla somministrazione di Gas, il Cliente non renda possibile la rilevazione ?nale dei consumi o la chiusura del Contatore gas o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile dei consumi di Gas e di quant’altro dovuto (ad esempio eventuali corrispettivi richiesti a Rienergia dal Distributore gas). L’esercizio da parte di Rienergia o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento dei contratti di cui al precedente art. 4 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo.
Art. 11 - Variazione delle condizioni contrattuali
Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Fatto salvo quanto precede, Rienergia si riserva il diritto di modi?care unilateralmente per giusti?cato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i corrispettivi di Fornitura e le periodicità di fatturazione. Ai ?ni del Contratto si intende per “giusti?cato motivo” il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Rienergia per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. Rienergia comunicherà le modi?che in forma scritta su supporto durevole, preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso non inferiore a quanto previsto dal vigente Codice di Condotta Commerciale e, attualmente, pari a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso della comunicazione, Rienergia riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico, attualmente pari a 30,00 € (trenta/00 euro), come previsto dal vigente Codice di Condotta Commerciale. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto con comunicazione a mezzo raccomandata A/R che dovrà pervenire a Rienergia entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di Rienergia. In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 24:00 del giorno precedente a quello in cui le modi?che avrebbero trovato altrimenti applicazione. In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente o laddove non segua a quest’ultima una richiesta di subentro nella fornitura da parte di altro fornitore, entro il giorno 10 del mese antecedente alla decorrenza delle nuove condizioni oggetto di rinnovo, le condizioni modificative e/o integrative proposte si riterranno accettate e troveranno applicazione dalla data indicata nella comunicazione al Cliente. Qualora il Cliente richieda la variazione delle Condizioni Economiche in essere, Rienergia si riserva la facoltà di valutare se accettare o meno la richiesta, nonché la facoltà di definire gli eventuali tempi di decorrenza in caso di accettazione. Nel caso di contratti relativi a forniture di POD alimentati in Media, Alta o Altissima Tensione o consumi Gas superiori a 200.000 Smc/anno Rienergia si riserva di variare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali con comunicazione scritta inviata con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla decorrenza delle stesse. Le comunicazioni di rinnovo delle condizioni economiche dei contratti per la fornitura di Energia Elettrica e/o Gas aventi ad oggetto POD alimentati in Media, Alta o Altissima tensione e/o PDR con consumi annui superiori a 200.000 Smc, potranno essere effettuate con un preavviso di 30 (trenta) giorni per iscritto. Il Cliente dovrà comunicare a Rienergia la non accettazione del rinnovo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, con raccomandata A/R o PEC.
Art. 12 - Sospensione e interruzione della somministrazione per cause non imputabili a Rienergia (forza maggiore)
In caso di lavori programmati sulle Condotte, il Distributore gas può sospendere l’erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell’erogazione del Gas da parte del Distributore gas per caso fortuito o per causa di forza maggiore; in ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione del Contratto. La trasmissione e il dispacciamento dell’Energia Elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono af?dati alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione ?no al PdP del Cliente è di competenza del Distributore elettrico. Rienergia non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell’Energia Elettrica al PdP, salvo che dipendano da fatti imputabili a Rienergia. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d’onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del PdP del Cliente alla rete elettrica). Rienergia si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, Rienergia non è responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l’indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’Energia Elettrica e Gas a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell’inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di Rienergia.
Art. 13 - Diritti e tributi
Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che Rienergia è tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso. Il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato per i consumi di Gas sulla base della tassazione prevista per gli “usi civili”. La normativa fiscale riguardante la Fornitura di Energia Elettrica e di Gas prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato. Rienergia applicherà il trattamento fiscale sulla base della tipologia di utenza contrattualizzata, nonché delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, consegnate dal Cliente, opportunamente compilate e riportanti tutti gli elementi necessari all’applicazione del regime fiscale richiesto. Il Cliente che ritenesse di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve inviare una specifica richiesta a Rienergia. Gli effetti dell’applicazione del trattamento fiscale agevolato decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal Cliente a Rienergia con eccezione dei casi in cui tale decorrenza venga diversamente determinata direttamente dall’Amministrazione Finanziaria e/o dalla normativa applicabile. In assenza di idonea richiesta e documentazione Rienergia applicherà: - per l’Energia Elettrica, l’aliquota IVA e l’aliquota di accisa prevista in relazione alla tipologia di utenza contrattualizzata; - per il Gas, l’aliquota IVA e le aliquote di accisa e di imposta addizionale previsti per gli “usi civili”. Il Cliente condominio o titolare di un PdP per “altri usi” o per “servizio pubblico” (secondo le fattispecie definite nell’articolo 2.3 del TIV), si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi di Energia Elettrica soggetti a diversa tassazione e qualora non sia stato stipulato con l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane un canone d’imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote, a comunicare a Rienergia, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di Energia Elettrica destinati ad usi esenti e/o esclusi. Rienergia procederà, in caso di mancanza di tali comunicazioni, e degli atti con cui l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane ha riconosciuto le distinte tassazioni, a tassare l’intero quantitativo di Energia Elettrica somministrata ad usi soggetti a imposta. Salvo diversa richiesta scritta del Cliente mediante apposita modulistica consegnata al fornitore prima della decorrenza della Fornitura, Rienergia si impegna ad effettuare le dichiarazioni alle Agenzie delle Dogane competenti ed a eseguire i versamenti previsti per legge. Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente a Rienergia l’aggiornamento dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l’impiego dell’Energia Elettrica e/o Gas, la destinazione d’uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo ecc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il Cliente si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità dei dati contrattuali e delle suddette altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni) e manleva Rienergia da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Rienergia fosse tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti una minore tassazione, dovuta alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. Ogni rimborso da Rienergia al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Rienergia ai medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Rienergia potrà ottenere il rimborso dall’Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. Per le prestazioni di eventuali servizi aggiuntivi sarà applicato il regime IVA previsto dalla tipologia del servizio fornito. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ed in misura fissa ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.
Art. 14 - Informazioni, comunicazioni e reclami
Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti al rapporto di somministrazione devono essere trasmesse per iscritto. I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni sono i seguenti: posta ordinaria Rienergia S.r.l., Via Riccardo Lombardi 19/6, 20153 - Milano (MI); e-mail gestione.clienti@rienergia.net PEC amministrazione@pec.rienergia.net Rienergia comunica sulla fattura e sul proprio sito www.rienergia.net i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Eventuali reclami possono essere inviati tramite il modulo allegato al contratto, disponibile anche sul sito web, a Rienergia S.r.l., Servizio Reclami, Via Riccardo Lombardi 19/6, 20153 - Milano (MI) oppure tramite e-mail a reclami@rienergia.net. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a Rienergia un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi: nome e cognome, indirizzo di Fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di Fornitura) o telematico, servizio cui si riferisce il reclamo scritto (Fornitura Energia Elettrica, Gas o entrambe) e, in caso di reclamo per fatturazione anomala, indicando anche il dato dell’autolettura e la relativa data. Rienergia è tenuta ad applicare gli standard specifici di qualità commerciale e, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall’ARERA per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale ai sensi del Codice di Condotta Commerciale e del TIQV. Qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a cause di forza maggiore, oppure cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi e in caso di reclami carenti delle informazioni minime riportate in precedenza, che non rendano possibile identificare il Cliente, Rienergia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico.
Art. 15 - Legge applicabile e Foro competente
La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o a esso connessa o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia qualificabile come Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. In tutti gli altri casi ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano (MI).
Art. 16 - Procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie
Il Cliente che, dopo aver inviato il Reclamo, ritenesse insoddisfacente la risposta o qualora siano trascorsi 40 (quaranta) giorni solari dall’invio del reclamo senza aver ricevuto risposta da parte del Fornitore, può proporre il tentativo di conciliazione gratuito presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità, come da disciplina contenuta nel TICO. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari. L’elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è disponibile accedendo direttamente al sito web dell’ARERA www.arera.it. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile utilizzare l’indirizzo e-mail servizioconciliazione@acquirenteunico.it o contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654. Tutti gli operatori, venditori o distributori, a eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.
Art. 17 - Cessione della posizione contrattuale e del credito da parte di Rienergia
17.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1407 del Codice Civile, il Cliente presta sin d’ora il suo consenso alla cessione da parte di Rienergia della propria posizione contrattuale a società terze oppure da società da essa controllata o collegata ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di azienda o ramo d’azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso Rienergia per il pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto e dei contratti accessori ?no alla relativa scadenza. È fatta salva la possibilità che Rienergia liberi il cessionario dopo richiesta trasmessa a mezzo raccomandata A/R o PEC da parte del Cliente almeno un mese prima della data di efficacia della cessione. In ogni caso, il Cliente trasmetterà preventivamente in forma scritta a Rienergia dettagliata informazione sulla cessione, indicandone tempi e modalità, nonché i PdP del Contratto interessati, e precisando altresì ragione sociale, capitale sociale, sede legale, codice ?scale e Partita IVA, nonché identità del rappresentante legale del soggetto cessionario.
17.2 Rienergia si riserva il diritto di cedere i crediti derivanti dal presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260 Codice Civile, senza che il Cliente possa opporre alcuna eccezione o contestazione. A far data dal ricevimento della comunicazione relativa all’avvenuta cessione del credito, il Cliente avrà l’obbligo di effettuare i pagamenti dei crediti ceduti al cessionario in luogo del cedente, pena la mancata liberazione dall’obbligazione.
17.3 Rienergia potrà inoltre cedere il proprio credito pro-soluto ad una società di Factoring con la quale abbia sottoscritto un contratto, purché la società di Factoring definisca affidabile il Cliente.
Art. 18 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dal Cliente a Rienergia ai fini dell’esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali.
Art. 19 - Sicurezza degli impianti Gas ed Energia Elettrica; assicurazione clienti finali gas
19.1 La realizzazione, l’esercizio e la manutenzione dell’Impianto Interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. In conformità con il D.M. 37/2008 per la sicurezza degli impianti, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell’integrità del Contatore gas e/o elettrico e dell’eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore gas e/o elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore gas e/o elettrico o di altra parte dell’impianto di proprietà del Distributore gas e/o elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l’accesso al loro impianto. Rienergia rende disponibile sul proprio sito web informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l’uso sicuro ed efficiente del Gas e per il risparmio energetico, come previsto dalla Delibera ARERA 40/2014/R/gas.
19.2 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell’Energia Elettrica o del Gas. Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore elettrico e/o gas può effettuare, anche su indicazione del Fornitore, controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.
19.3 Nel caso di Contatore elettrico o Contatore gas installato presso il Cliente, questi si impegna a consentire al personale del Fornitore, al personale del Distributore elettrico/gas o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l’accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali: a) lettura; b) controllo; c) chiusura e sostituzione del Contatore elettrico/gas ; d) verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura; e) disalimentazione o sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità. Qualora il Cliente si opponga o l’accesso venga in qualche modo impedito, il Distributore può, previa diffida formale, sospendere la fornitura disalimentando il punto di prelievo.
19.4 Nei casi di cessazione della fornitura di Gas per sospensione per morosità o per richiesta volontaria di disattivazione da parte del Cliente, il Fornitore informa che, per i punti di riconsegna dotati di smart meter, la fornitura di Gas sarà sospesa da remoto mediante chiusura dell'elettrovalvola presente sul Contatore gas (salvo che risulti impossibile effettuare l'operazione per motivi tecnici). La chiusura dell’elettrovalvola determina l'interruzione del flusso di Gas agli apparecchi di utilizzazione (caldaia, scaldacqua, piano cottura ecc.) e, nel caso in cui essi siano in funzione, provoca lo spegnimento delle fiamme e l'intervento dei dispositivi di blocco e di sicurezza (es. termocoppie) eventualmente presenti sugli apparecchi. Di seguito si riportano alcune precauzioni che il Cliente è tenuto ad adottare in queste situazioni: - È necessario spegnere tutti gli apparecchi di utilizzazione alimentati a gas e chiudere preventivamente tutti i rubinetti di intercettazione posti a monte dei collegamenti degli apparecchi di utilizzazione a gas; - In caso di esecuzione di lavori sull'impianto di utenza gas è obbligatorio rivolgersi ad un installatore abilitato ai sensi del DM 37/08; - Solo l'installatore abilitato ha titolo per modificare l'impianto di utenza o per installare/disinstallare in sicurezza gli apparecchi di utilizzazione; - Qualora si intendano disinstallare apparecchi di utilizzo sarà sempre necessario l'intervento di un installatore abilitato che dovrà chiudere le predisposizioni dei collegamenti rimaste libere dopo la rimozione degli apparecchi con un idoneo tappo; - In caso di utilizzo di piani di cottura a gas sprovvisti del dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) è necessario sorvegliare con scrupolo la fiamma e in caso di spegnimento, per insufficiente afflusso di gas, è necessario disattivare il piano cottura e chiudere il rubinetto di intercettazione posto immediatamente a monte del collegamento del piano cottura (in corrispondenza del portagomma o del collegamento con tubo di rame o con tubo PLT-CSST); - In caso di utilizzo di caldaia o scaldacqua è opportuno spegnere sempre l'apparecchio in caso di non utilizzo e qualora si riscontri la mancanza di alimentazione è necessario chiudere la valvola posta a monte del collegamento dell'apparecchio all'impianto di utenza gas. Nel caso in cui il possesso dell’immobile in questione passi (per esempio vendita dell’immobile, cessazione di contratto di locazione) ad un soggetto diverso, il Cliente dovrà trasferire al nuovo possessore tutte le informazioni e le avvertenze in questione in quanto rilevanti.
19.5 Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 167/2020/R/gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Per ulteriori informazioni circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore di energia al Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito di ARERA. In caso di sinistro, è sufficiente richiedere a Rienergia o scaricare dal sito del Comitato Italiano Gas (“Cig”) (www.cig.it) il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, compilato in ogni sua parte, al Cig stesso, all’indirizzo indicato nel modulo.
Art. 20 - Clausola risolutiva espressa
20.1 Oltre che in tutte le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge e dalle specifiche clausole previste dalle presenti CGF, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile Rienergia si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, con una semplice dichiarazione da inviarsi al Cliente a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, in caso di: i) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse da parte del Cliente previo espletamento delle procedure di messa in mora. In tale ipotesi il Fornitore avrà in ogni caso diritto all’applicazione degli interessi di mora; ii) mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e/o i singoli punti di prelievo del Cliente e lo stesso Fornitore; iii) mancata accettazione o revoca/interruzione da parte del Sistema Bancario dell’attivazione RID, prevista dal rapporto di somministrazione come modalità di pagamento; iv) mancato rilascio delle garanzie di cui all’art. 9, ovvero mancato reintegro delle stesse entro i termini richiesti; v) esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; vi) inizio di un’azione o di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria; vii) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; viii) istanza o inizio di una procedura concorsuale, ad esclusione della liquidazione giudiziale e della liquidazione coatta amministrativa; ix) insolvenza o iscrizione del Cliente e/o dei punti di prelievo del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione dei medesimi a procedure esecutive; x) tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Energia Elettrica e/o Gas. In tali casi il Fornitore si riserva la facoltà di adire per vie legali; xi) realizzazione e/o manutenzione degli impianti interni del Cliente in maniera non conforme alla normativa vigente e/o costituenti pericolo per l’incolumità pubblica; xii) impedimento o mancato consenso all’accesso ai tecnici dei rispettivi distributori ai gruppi di misura che causi l’impossibilità da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura; xiii) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente. Rienergia avrà, inoltre, facoltà di considerare automaticamente risolto il presente Contratto, al verificarsi di "eventi di turbativa" quali: Eccessiva onerosità del Contratto di Fornitura stipulato con il Cliente Finale conseguente a variazioni del costo di approvvigionamento dell’Energia Elettrica e/o Gas sul mercato italiano che implichi un aumento pari o superiore al 50% (cinquantapercento) rispetto al corrispettivo di vendita originario contrattualmente pattuito; Oggettiva impossibilità di approvvigionarsi di Energia Elettrica e/o Gas a condizioni di economicità tali da permettere la giusta remunerazione del Fornitore; Provvedimenti delle autorità che impediscano l’adeguamento dei prezzi di vendita di Energia Elettrica e/o Gas al Cliente Finale.
20.2 Fermo restando l’impegno del Fornitore di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico dei punti di prelievo del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o Terna dovessero pretendere dal Fornitore a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
Art. 21 – Penali per recesso anticipato
In caso di mancato rispetto in tutto o in parte dei termini di preavviso di cui al precedente art. 10, per ogni utenza alimentata in Media, Alta e Altissima Tensione e/o per ogni utenza Gas con consumi superiori a 200.000 Smc/anno, per tutti i consumi presunti non ancora fatturati dalla data di recesso e fino al termine naturale che avrebbe avuto l’annualità di Fornitura RIENERGIA potrà fatturare un corrispettivo a titolo di penalità pari a 0,10 €/kWh (zero/10 euro) per ogni utenza di Illuminazione Pubblica e/o per ogni utenza alimentata in Media, Alta e Altissima Tensione e di 0,15 €/Smc (zero/15 euro) per ogni utenza gas con consumi superiori a 200.000 Smc/anno.