Condizioni generali di fornitura
il nostro contratto aperto
CONDIZIONI GENERALI
1. Oggetto
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito le “CGC”) regolano ed hanno ad oggetto la somministrazione, congiunta o disgiunta, di energia elettrica, di gas naturale, efficienza energetica e la fornitura di eventuali servizi associati (qualora richiesti e disponibili) da parte RIENERGIA S.r.l. (di seguito RIENERGIA) al Cliente (di seguito il “Cliente”) presso il/i punto/i di prelievo e/o di riconsegna (di seguito il/i “POD” e il/i “PDR”) specificato/i nella Richiesta di Fornitura per quanto riguarda la somministrazione di uno o entrambi i vettori energetici. Le CGC si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un’unica fornitura da parte del Cliente. 1.2 Le CGC sono integrate e completate dall’Offerta di Fornitura, contenente tra l’altro le Condizioni Economiche e le Condizioni Particolari (di seguito definite complessivamente “Richiesta”) univocamente identificate dal codice offerta e che richiama anche le medesime CGC. In caso di contrasto tra i contenuti dei differenti documenti, le disposizioni della Richiesta prevarranno su quelle delle CGC. L’energia elettrica e il gas naturale forniti dovranno essere utilizzati dal Cliente unicamente per soddisfare i fabbisogni dei POD e/o dei PDR, conformemente a quanto dichiarato nella Richiesta, e non potranno essere utilizzati presso località diverse da quelle riferite ai POD e/o PDR stessi, né potranno essere ceduti sotto qualsiasi forma, anche in via di mero fatto, a terzi. Il Cliente autocertifica, ai sensi di legge la veridicità ed esattezza dei dati forniti a RIENERGIA e in qualità di Cliente dichiara di essere libero da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relative alla somministrazione di energia elettrica e gas con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte di RIENERGIA. 1.3 Ogni riferimento, nelle presenti CGC, a norme legislative o regolamentari include, salvo espressa indicazione contraria, successive modifiche e integrazioni delle norme medesime. Tutte le fonti normative nazionali citate nel presente documento sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA (di seguito “Delibere” e “ARERA”) sono inoltre disponibili sul sito internet https://www.arera.it
2. Perfezionamento del contratto
2.1 Il Cliente, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale con RIENERGIA (di seguito “contratto”) mediante la sottoscrizione dell’offerta. Tale Richiesta effettuata tramite sito internet o sistemi telefonici avanzati, o attraverso agenti, cui la RIENERGIA ha affidato il servizio di acquisizione, deve intendersi vincolante e irrevocabile per a 45 (quarantacinque) giorni solari dalla sua sottoscrizione. Il contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve l’accettazione da parte di RIENERGIA, che potrà pervenire attraverso ogni forma di comunicazione a distanza oppure mediante l’attivazione del servizio ai sensi dell’Art. 1327 Codice Civile e ha durata indeterminata. Nel caso di richiesta di somministrazione congiunta di energia elettrica e gas naturale l’accettazione di RIENERGIA, potrà avvenire anche con riferimento ad una sola di esse, fatta salva la volontà contraria manifestata in forma scritta dal Cliente. 2.2 RIENERGIA si riserva la facoltà di non dar seguito alla Richiesta di Fornitura e/o revocare la richiesta di switching, anche in uno solo dei seguenti casi: i) Cliente in corso di sospensione o sospeso per morosità dal precedente fornitore al momento della richiesta medesima, ii) Cliente precedentemente moroso nei confronti della stessa RIENERGIA o società collegate o controllate, iii) espressa facoltà normativa, iv) esito negativo delle valutazioni sul merito creditizio del Cliente (Credit Check). L’attività di Credit Check verrà espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio (protesti, pregiudizievoli, ecc.) o attraverso le informazioni di solvibilità e di rating rilasciate da società specializzate o enti/istituzioni.
3. Aspetti della somministrazione
3.1 Le somministrazioni da parte di RIENERGIA avverranno nel rispetto delle tempistiche minime stabilite dall’ARERA e compatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori. La somministrazione si deve ritenere condizionata all’attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di cui al successivo Articolo. Ove il PDR e/o il POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento della ultimazione dell’allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti. 3.2 Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, variazioni di tensione o pressione, micro interruzioni nell’erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, pressione, tensione, frequenza, manutenzione della rete, ecc.) attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il distributore locale ovvero il gestore della rete di trasporto nazionale secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente di settore e in virtù delle disposizioni di cui al successivo Art. 4. 3.3 Il Cliente dichiara e riconosce che RIENERGIA non potrà essere ritenuta responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione o, in generale, dalla connessione dei POD e dei PDR alla rete, in assenza di colpa specifica o in caso di utilizzo dell’ordinaria diligenza nell’esecuzione del contratto poiché RIENERGIA non esercita attività di trasporto o dispacciamento. 3.4 Il Cliente, inoltre, dichiara e riconosce incondizionatamente che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore oppure anche a provvedimenti di Pubbliche Autorità, non attribuiranno in nessun caso al Cliente il diritto a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti di RIENERGIA e/o ridurre e/o sospendere i pagamenti dovuti a RIENERGIA. 3.5 In tali casi, l’interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà essere imposto a RIENERGIA di garantire modalità alternative di somministrazione. 3.6 Ai sensi dell’articolo 19 TIMOE si segnala che per le utenze elettriche di cui RIENERGIA non sia utente del dispacciamento l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’eventuale applicazione delle disposizioni di cui al comma all’articolo 22.3 TIMOE. In tale caso si precisa che: a) il contratto di fornitura in essere con il cliente continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura sarà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. Ai sensi dell’articolo 19 TIVG si segnala che per le utenze gas di cui RIENERGIA non sia anche utente della distribuzione, l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27.bis della deliberazione 138/04. In tale caso si precisa che: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 27bis della deliberazione 138/04; b) la fornitura sarà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei servizi di ultima istanza.
4. Mandati per Trasporto, Dispacciamento, Trasmissione, Recesso e Servizi Accessori
4.1 Con riferimento ai POD ed ai PDR indicati, il Cliente conferisce con la sottoscrizione del contratto a RIENERGIA o a società da essa a ciò demandata, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire i Contratti relativi ai servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo) accettandone sin d’ora tutti i derivanti oneri e rilasciando ampia manleva. 4.2 Il Cliente conferisce altresì il mandato senza rappresentanza per la gestione del contratto di connessione dei POD (ovvero di attività, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc.). Contestualmente il Cliente conferisce a RIENERGIA anche mandato con rappresentanza all’accettazione delle condizioni tecniche allegate al suddetto contratto di trasmissione e distribuzione. 4.3 Con la sottoscrizione dell’offerta di fornitura, il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal contratto di somministrazione attualmente in essere con altro fornitore e conferisce mandato, ai sensi della deliberazione ARERA 302/2016, a RIENERGIA per comunicare tale propria volontà al precedente fornitore. 4.4 I sopradescritti mandati (4.2) resteranno in essere per tutta la durata del contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detti mandati sono a titolo gratuito ed i relativi oneri sostenuti da RIENERGIA verranno riaddebitati al Cliente in sede di fatturazione.
5. Rilevazione consumi - Modalità di fatturazione e pagamento
5.1 La rilevazione dei consumi è di competenza e responsabilità dell’impresa di distribuzione che pertanto effettuerà le letture secondo le modalità e la tempistica previste dalla normativa in materia e alla quale il Cliente dovrà rivolgere ogni eccezione e/o pretesa inerente alla misura. Ai fini del presente contratto, saranno assunti come validi i dati di misura rilevati tramite le apparecchiature e gli strumenti di misura del Distributore Locale o da questo ricostruiti e si intendono validi sino a che non sia accertata la loro erroneità e detti dati avranno valenza fiscale e legale. Quale unità di misura sarà utilizzato, per il Gas Naturale, il metro cubo alle condizioni standard (smc) e cioè la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 °C) alla pressione di 1013,25 millibar. Nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, verranno adeguati mediante l’applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale “C”, come definito dalla normativa in vigore. 5.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare all’esercente la vendita le letture del proprio contatore attraverso i diversi sistemi messi a disposizione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: numero verde, applicazione dedicata, portale, sito internet, ecc.). Relativamente al consumo di Gas Naturale, l’autolettura, se effettuata nelle “finestre temporali” e con le modalità indicate in bolletta, sarà valida ai fini della fatturazione. In caso di non coerenza tra il dato comunicato dal Cliente e quello messo a disposizione dal Distributore o risultante, altrimenti, a RIENERGIA, farà fede il dato del distributore o quello altrimenti a disposizione del Fornitore. Il Cliente autorizza l’esercente la vendita a comunicare al Distributore in nome e per conto proprio, i dati di consumo dalla stessa rilevati, a titolo di autolettura. In assenza di autolettura da parte del Cliente o in assenza di lettura rilevata dall’impresa di Distribuzione, la fatturazione avverrà in acconto sulla base del consumo presunto dichiarato dal Cliente al momento della stipula del contratto, per il primo anno, e sulla base del consumo annuo, per le annualità successive. Relativamente al consumo di Energia Elettrica la fatturazione dei corrispettivi avverrà sulla base dei dati di prelievo resi disponibili dal Distributore, nel rispetto del Contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. In assenza di lettura rilevata dall’impresa di Distribuzione, la fatturazione avverrà in acconto sulla base del consumo presunto dichiarato dal Cliente al momento della stipula del contratto, per il primo anno, e sulla base del consumo annuo, per le annualità successive. L’eventuale conguaglio dei consumi di gas e/o energia elettrica fatturati in acconto sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione, successivo alla lettura effettiva. Il Cliente è tenuto ad assicurare e consentire al personale dell’esercente la vendita e del Distributore Locale l’accesso al contatore di misura in qualunque momento, anche quando questo sia inaccessibile. Relativamente alla fornitura di gas naturale, il distributore deve compiere un tentativo di lettura:
- almeno una volta l'anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;
- almeno 2 volte l'anno, per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
- almeno 3 volte l'anno, per i clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
Nel caso in cui il tentativo di lettura non vada a buon fine, il fornitore fatturerà i consumi sulla base del miglior dato disponibile sulla base del seguente ordine: dato comunicato dal distributore, autolettura, stima sulla base dello storico dei consumi o sulla base dei consumi dichiarati dal cliente in sede di stipula, in quest’ultimo caso con conseguente conguaglio sulla base dei successivi dati di consumo effettivo comunicati dal distributore. Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso sia in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l’errore sia effettivamente sussistito, fermo restando quanto previsto dal Codice di Rete di Trasporto e dal Codice di Rete di Distribuzione, nonché dalla normativa vigente. 5.3 La fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica avverrà di norma su base mensile, salvo per i Clienti che abbiano aderito a prodotti per i quali sono previsti piani di fatturazione speciali aventi differenti scadenze comunque massimo bimestrali. In assenza di comunicazione dei dati di consumo, RIENERGIA effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e successivo conguaglio, sulla base dei consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal Cliente nella Richiesta di fornitura. 5.2 La fatturazione degli importi dovuti per la fornitura di gas avverrà, con cadenza mensile per i punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per qualsiasi livello di consumo; per i punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero: (a) quadrimestrale per i clienti con consumo inferiore a 500 Smc/anno; (b) bimestrale per i clienti con consumo tra 500 e 1500 Smc/anno e per i clienti con consumo tra 1500 e 5000 Smc/anno; (c) mensile per i clienti con consumo uguale o superiore a 5000 Smc/anno. Ove in possesso di lettura e/o autolettura validata, RIENERGIA invierà una fattura di conguaglio: almeno una volta l’anno, ai Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; almeno ogni 6 (sei) mesi, ai Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; mentre per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno le bollette emesse da RIENERGIA saranno sempre calcolate sui consumi effettivi. L’eventuale indisponibilità di una lettura/autolettura che consenta il rispetto di quanto sopra sarà comunicato in fattura al Cliente che si impegna a comunicare una nuova autolettura. Per gli importi oggetto di conguaglio trova applicazione il disposto dell’Art. 2033 Codice Civile. 5.3 La fatturazione è da intendersi salvo conguaglio, errori od omissioni. Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, o di comunicazione dei dati da parte del Distributore daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati nella prima fattura utile, restando inteso che non verranno corrisposti o richiesti eventuali interessi sugli importi oggetto di conguaglio fatta salva l’applicazione dell’Art. 2033 Codice Civile. 5.4 ll Cliente effettuerà il pagamento entro il termine di scadenza indicato in ciascuna fattura, che non potrà comunque essere inferiore ai termini minimi indicati dall’ARERA per i soggetti che ne hanno diritto e, in ogni caso, mai inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di emissione della fattura stessa. Il pagamento verrà di norma effettuato mediante addebito diretto in conto corrente o mediante pagamento su conto corrente bancario, salvo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Economiche. Eventuali modalità aggiuntive di pagamento verranno comunicate da RIENERGIA al Cliente, anche tramite nota in fattura. L’eventuale disattivazione dell’addebito diretto in conto corrente darà titolo a RIENERGIA di praticare maggiorazioni e/o di richiedere il versamento di un deposito cauzionale, salvo quanto previsto al successivo Art. 10. RIENERGIA si riserva, inoltre, di non emettere fattura per importi inferiori o uguali a € 30,00 (euro trenta/00), e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva. L’eventuale insoluto relativo ad addebito della fattura su conto corrente bancario o postale, dà diritto a RIENERGIA, ad addebitare un costo amministrativo pari a € 25,00 (euro venticinque/00), oltre IVA a titolo di onere amministrativo per la gestione dell’insoluto salvo costi aggiuntivi da circuiti bancari e/o postali 5.5 Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione, alle eventuali maggiori spese di esazione o agli interessi moratori non potrà essere differito o ridotto da parte del Cliente, neanche in caso di contestazione, né le somme dovute a RIENERGIA potranno essere compensate con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di RIENERGIA medesima, anche in relazione ad altri eventuali contratti di somministrazione di energia elettrica, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti. La suddetta norma contrattuale non trova applicazione qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) e cioè una “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (di seguito, “Consumatore”).
6. Ritardato pagamento, morosità e sospensione della somministrazione
In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Fornitore, è facoltà di quest’ultimo procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e/o dei PDR in fornitura, nel rispetto delle seguenti modalità: Fornitura elettrica: messa in mora del Cliente, eventuale riduzione di potenza per utenti in bassa tensione, sospensione della fornitura, interruzione della fornitura secondo la tempistica, la fattibilità e le modalità stabilite dall’allegato A alla delibera ARERA (“TIMOE”). Fornitura gas: messa in mora del Cliente, sospensione/interruzione della fornitura per morosità ed eventuale chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, cessazione amministrativa, in accordo a quanto previsto dal TIMG. La lettera di costituzione in mora verrà inviata a mezzo raccomandata o mezzo equivalente a partire dal giorno successivo la scadenza della fattura, e indicherà che, trascorsi i termini minimi prescritti dalla normativa regolatoria, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura ovvero la chiusura del PDR e/o del POD per morosità. RIENERGIA ha diritto ad addebitare un costo amministrativo pari a € 25,00 (euro venticinque/00), oltre IVA a titolo di onere amministrativo per la gestione dell’invio salvo costi aggiuntivi da circuiti postali. Resta inteso che saranno addebitati, nella medesima fattura o con fattura separata, eventuali oneri del sistema indennitario o cessioni di credito da parte del precedente fornitore operate ex art. 39 bis TIVG o a qualsiasi altro titolo dovuti dal cliente al precedente fornitore del rispettivo vettore energetico. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Fornitore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, per i POD connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura il Fornitore procederà con una riduzione della potenza pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di riduzione senza che il pagamento venga perfezionato, procederà con la sospensione integrale. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei minimi tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Fornitore e le controparti terze erogatrici di tali servizi. Qualora abbia operato la risoluzione contrattuale per morosità, il Fornitore, a seguito dello switching del Cliente su diverso fornitore, potrà avanzare richiesta di indennizzo “CMOR”, qualora sussistano i presupposti di cui alla Delibera ARERA 593/2017/R/com e s.m.i. Relativamente alla fornitura di gas naturale, in caso di cessazione amministrativa per morosità per impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al distributore, ove quest’ultimo lo richieda a) copia delle fatture non pagate ;b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; c) copia della comunicazione di cui al comma 13.2 del TIMG, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; d) copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale in accordo a quanto previsto dall’art. 13.7 della delibera 99/11 e s.m.i. (TIMG). Il cliente finale, con la sottoscrizione del contratto assume, irrevocabilmente ed incondizionatamente, per sè ed i propri aventi causa, l’obbligazione a consentire all’impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del cliente medesimo. Il Fornitore potrà in ogni caso, ai sensi dell’articolo 1565 c.c., sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Fornitore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei minimi tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale e/o di Energia Elettrica ai sensi del presente articolo, il Fornitore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo di attivazione e disattivazione della fornitura, nel limite dei costi effettivamente sostenuti, oltre agli altri eventuali oneri inerenti le operazioni di connessione previsti nel presente contratto e verrà addebitato un costo amministrativo pari a € 25,00 (euro venticinque/00), oltre IVA a titolo di onere amministrativo per la gestione di ogni pratica. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Fornitore si riserva, l’applicazione degli interessi come segue: al tasso legale nel caso di fornitura in favore di clienti domestici; al doppio del tasso legale nel caso di fornitura in favore di condomini ed al tasso previsto del dlgs 231/02 nel caso di fornitura in favore di clienti non domestici titolari di partita IVA. Inoltre, ai sensi dell’art. 1194 cod. civ., il fornitore si riserva la facoltà di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. corrispettivo Cmor addebitato dal precedente fornitore e/o addebiti equivalenti o agli altri oneri e costi addebitati al Fornitore ai sensi del TIMOE e/o del TIMG b. agli interessi maturati alla data dell’incasso; c. alle maggiori spese di esazione; d. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. Saranno imputati al Cliente tutti i costi effettivi sostenuti dal Fornitore per pretendere il pagamento delle morosità. A prescindere dalla procedura di cui sopra il Fornitore, in caso di mancato pagamento delle fatture ha facoltà di inviare al Cliente lettere di sollecito addebitandogli in fattura un importo di € 15,00 oltre IVA (euro quindici/00), oltre le spese di spedizione. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, il Cliente ha diritto ai seguenti indennizzi automatici: Fornitura di energia elettrica a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: (i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; (ii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza. Fornitura di gas naturale a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: (i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento (ii). il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. In tali casi il Cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Il predetto indennizzo verrà corrisposto al Cliente finale direttamente o in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), ovvero, qualora l’importo della prima fattura addebitata sia inferiore all’indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive ovvero mediante rimessa diretta. In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 (otto) mesi dal verificarsi della sospensione. È prevista, inoltre, la sospensione della fornitura nel caso in cui il Distributore rilevi che l’impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire pericolo immediato per l’incolumità del Cliente o di terzi. Sospensioni, interruzioni o variazioni qualitative delle forniture dovute a cause accidentali o a forza maggiore, a scioperi, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a disservizi di terzi, non comporteranno alcuna responsabilità né esonereranno il Cliente dall’esatto e puntuale pagamento delle prestazioni già eseguite.
7. Garanzie e ricostituzione della garanzia
7.1 RIENERGIA, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, avrà la facoltà di richiedere al Cliente non domestico il rilascio o di un deposito cauzionale infruttifero o di una fideiussione bancaria o assicurativa a prima domanda (conforme al testo fornito da RIENERGIA ed emessa da primaria istituzione) pari al valore di tre mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente con validità almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del contratto inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Il Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell’inizio della somministrazione ovvero entro il termine indicato da RIENERGIA, dandosi atto che il deposito cauzionale potrà essere addebitato in fattura. In caso di escussione, totale o parziale, detta garanzia dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell’escussione. 7.2 Per tutti gli altri Clienti, non ricadenti nel comma precedente, non verrà richiesto garanzia a condizione che attivino l’addebito diretto in conto corrente e fintanto che manterranno tale modalità di pagamento. In caso contrario, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione, RIENERGIA ha facoltà di richiedere, mediante addebito in fattura, un deposito cauzionale, secondo i seguenti importi. Per la somministrazione di gas: € 30,00 (euro trenta/00) per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; € 90,00 (euro novanta/00) per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/ anno e fino a 1.500 Smc/anno; € 150,00 (euro centocinquanta/00) per i Clienti con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 2.500 Smc/anno; € 300,00 (euro trecento/00) per i Clienti con consumo superiore a 2.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte e sarà addebitato anche in presenza di addebito diretto in conto corrente. Per i Clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione 402/2013/R7com, è previsto un deposito cauzionale ridotto secondo i seguenti importi: € 25,00 (euro venticinque/00) per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; € 77,00 (euro settantasette/00) per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Per la somministrazione di energia elettrica: € 11,50 (euro undici/50) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. 7.3 Il deposito cauzionale sarà trattenuto da RIENERGIA per tutta la durata del contratto e restituito, ove previsto dalle disposizioni dell’ARERA, maggiorato di interessi legali, nella fattura finale che contabilizza i consumi rilevati alla data di cessazione del contratto. In caso di escussione totale o parziale della garanzia prestata il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente. In caso di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale ovvero mancato rilascio o rinnovo della fideiussione da parte del Cliente entro i termini previsti, sarà facoltà di RIENERGIA sospendere la somministrazione ai sensi del precedente Art. 6.4.
8. Condizioni Economiche
IVA agevolata – limitazione di responsabilità del fornitore Salvo diversa richiesta scritta del Cliente e qualora ne ricorrano i presupposti ed il Cliente abbia maturato il relativo diritto, il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni all’Agenzia delle Dogane di competenza e ad eseguire i versamenti previsti dalla Legge. Qualora il Cliente benefici di un regime IVA agevolato, dovrà fornire apposita dichiarazione. Qualora risulti esente dall’applicazione IVA, dovrà fornire la lettera di intenti. In assenza di comunicazione da parte del Cliente si applicherà il normale regime IVA vigente senza che ciò comporti per il Cliente diritto ad indennizzo, rimborso o risarcimento danni alcuno essendo sin d’ora manlevato il Fornitore da ogni conseguenza negativa conseguente la mancata, l’incompleta o non fedele dichiarazione da parte del Cliente così come della documentazione allegata. Con la sottoscrizione della presente, il Cliente si assume la responsabilità anche nei confronti dell’erario per un eventuale uso del gas naturale e/o dell’energia elettrica diverso da quello dichiarato. RIENERGIA si riserva di addebitare al Cliente senza che questi possa sollevare eccezioni e/o sospendere il pagamento della fattura: a) la componente “Cmor”, derivante da un’eventuale morosità del Cliente, relativa a contratti precedenti anche con fornitori diversi, addebitata dal distributore al Fornitore, così come previsto dalle Delibere ARERA sull’argomento; b) gli importi di cui all’articolo 13.2 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 29 maggio 2015 - 258/2015/R/com (TIMOE); c) gli importi di cui all’articolo 39bis2 dell’allegato A alla Delibera ARG/gas 64/09 (TIVG) così come RIENERGIA ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento degli eventuali crediti acquistati dall’esercente la salvaguardia (compresi gli eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento) in fase di switching. Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall’ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA. Per le evoluzioni automatiche delle Condizioni Tecnico Economiche, si applica quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale (Delibera 366/2018/R/com e smi). Cliente e Fornitore sono sempre liberi di concordare per iscritto – in corso di fornitura - nuove Condizioni Tecnico Economiche che entreranno in vigore alla prima data utile successiva alla stipula
9. Modifiche e cessione del contratto e cessione credito
9.1 Si intendono automaticamente recepite nel contratto eventuali condizioni obbligatorie imposte dalla legge o da provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti; parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del contratto che risultino incompatibili con dette condizioni obbligatorie. 9.2 Entro la scadenza indicata nelle Condizioni Particolari ed Economiche (Listini), RIENERGIA avrà facoltà di proporre al Cliente per iscritto delle nuove Condizioni Economiche. Qualora ciò non avvenisse, la fornitura continuerà alle condizioni economiche precedenti, che si intenderanno tacitamente rinnovate per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla scadenza. 9.3 In ogni caso RIENERGIA, avrà la facoltà di variare unilateralmente, per giustificato motivo riferito alla variazione delle condizioni di mercato e/o al prezzo di approvvigionamento dell’energia, le Condizioni Economiche del contratto. In tal caso RIENERGIA, proporrà dette variazioni al Cliente per iscritto mediante nota in fattura, lettera raccomandata A/R, PEC o documento equipollente e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, considerandosi le variazioni suddette decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazioni al Cliente stesso. Qualora nei 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione delle sopra indicate proposte di variazione, il Cliente non abbia comunicato in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R, la propria volontà di recedere dal contratto, le proposte medesime si intenderanno accettate e il contratto stesso modificato di conseguenza, a partire dalla data indicata che non potrà comunque precedere il primo giorno del mese successivo a quello della ricezione da parte del Cliente delle suddette proposte. Le suddette comunicazioni si presumono ricevute trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte di RIENERGIA. In caso contrario il recesso senza oneri avrà effetto a partire dalla prima data utile, secondo le tempistiche previste dalla normativa di settore. 9.4 Il cliente finale consente fin d’ora alla cessione del contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1407 c.c., da parte di RIENERGIA ad altra società. La cessione sarà efficace nei confronti del cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dalla RIENERGIA. 9.5 il Cliente, altresì, presta il proprio consenso a che la RIENERGIA ceda il credito vantato nei suoi riguardi a soggetti terzi, comprese le società di recupero del credito. 9.6 In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda, l’acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del cliente cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere in cui lo stesso è di fatto subentrato.
10. Decorrenza, durata e recesso
10.1 La somministrazione avrà inizio dalla prima data utile secondo le tempistiche previste dall’ARERA, sempre che l’attivazione sia compatibile con l’efficacia dei contratti di trasporto, trasmissione e dispacciamento di cui al precedente Art. 4, con l’efficacia dei recessi nei confronti dei precedenti fornitori e il Cliente non domestico sia dotato dei sufficienti prerequisiti di solvibilità finanziaria, secondo i criteri di giudizio maggiormente diffusi. 10.2 L’esecuzione del contratto da parte di RIENERGIA è altresì condizionata sospensivamente al fatto che: i) il Cliente non risulti, al momento della richiesta di switching, sospeso per morosità o oggetto di una richiesta di indennizzo in caso di forniture di energia elettrica; ii) il Cliente non risulti, al momento della richiesta di switching, chiuso a seguito dell’intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità in caso di forniture di gas; iii) l’addebito diretto in conto corrente del Cliente ove necessariamente previsto risulti non attivo; iv) le eventuali garanzie di cui al precedente Art. 7 risultino non rilasciate/ricostituite. 10.3 Il contratto è a tempo indeterminato salvo il fatto che ciascuna delle parti ha diritto di recedere con i termini di preavviso fissati dalla vigente regolamentazione per i clienti di piccole dimensioni ovvero dal presente contratto per gli altri clienti. Nel caso di cambio venditore, il cliente finale, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, rilascia al venditore entrante, ovvero all’utente del dispacciamento entrante o all’utente della distribuzione entrante da quest’ultimo individuato, apposita procura a recedere in nome e per conto suo, dal contratto col venditore uscente. Il Cliente di piccole dimensioni, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto. Per cliente di piccole dimensioni si intende il cliente finale di energia elettrica e/o gas naturale di cui: o all’articolo 2.3, lettera a) del TIV e all’articolo 2.3 lettere a) e b) del TIVG; o all’articolo 2.3, lettera c) del TIV e all’articolo 2.3 lettera d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 smc; In questi casi il nuovo Fornitore è tenuto all’invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. Tutti i recessi pervenuti entro il giorno 10 del mese saranno efficaci a partire dal primo giorno del mese successivo. Diversamente saranno efficaci a partire dal primo giorno del secondo mese successivo. In caso di recesso esercitato per disattivazione del punto di prelievo, sia per l’energia elettrica che per il gas naturale il Cliente è tenuto a inviare al fornitore comunicazione scritta con un preavviso di almeno 1 mese rispetto alla decorrenza della disattivazione. I clienti che non siano di piccole dimensioni nel senso sopra specificato avranno facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 12 (dodici) mesi da comunicarsi esclusivamente a mezzo Raccomandata AR e/o PEC. Qualora il Cliente abbia sottoscritto un contratto che prevede la fornitura sia di energia elettrica che di gas naturale, il Cliente avrà facoltà di recedere da entrambe o da una sola delle forniture. In quest’ultimo caso, la comunicazione di recesso dovrà specificare a quale fornitura è riferita. In tal caso, il contratto rimarrà efficace limitatamente alla fornitura non oggetto di recesso. In mancanza di specificazione, il recesso si intenderà relativo ad entrambe le forniture. Fermo restando l’impegno del Fornitore di recedere tempestivamente dal Contratto di trasporto e dispacciamento, restano in ogni caso a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi e/o oneri che i rispettivi Distributori o il Trasportatore dovessero pretendere dal Fornitore a seguito del recesso anticipato, fatto salvo il risarcimento di ulteriori maggiori danni. Qualora, a seguito della comunicazione di recesso per la somministrazione di gas naturale, non risultino possibili la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del contatore gas o la sua rimozione, rimarranno a carico del Cliente oneri, spese e addebiti inerenti i consumi di gas naturale e di quant’altro dovuto (i.e. corrispettivi richiesti dal Distributore). RIENERGIA avrà facoltà di recedere unilateralmente con un preavviso di mesi 6 (sei), da comunicarsi a mezzo Raccomandata A/R e/o PEC. Il termine di preavviso decorre dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente Finale. Il diritto di recesso di cui al presente articolo è esercitabile in qualsiasi momento. 10.5 Il Cliente non domestico con consumi annui superiori a 200.000 Smc/anno in caso di fornitura di gas naturale, ovvero il Cliente dei servizi di somministrazione di energia elettrica alimentato in media tensione (di seguito “MT”), ovvero alimentato in bassa tensione BT ma con almeno un punto di prelievo alimentato in MT nell’ambito delle medesime Condizioni Economiche, potrà recedere inviando specifica comunicazione tramite lettera raccomandata A/R ad RIENERGIA con almeno 12 (dodici) mesi di preavviso rispetto all’ultimo giorno di validità delle Condizioni Economiche in essere al momento dell’esercizio della facoltà di recesso; il recesso avrà efficacia a partire dal giorno successivo all’ultimo giorno di validità delle Condizioni Economiche. Qualora il Cliente con consumi annui di gas naturale superiori a 200.000 Smc/anno, ovvero il Cliente dei servizi di somministrazione di energia elettrica alimentato in MT, ovvero, titolare di più punti di fornitura di cui almeno un punto di prelievo alimentato in MT, receda prima del suddetto termine, RIENERGIA avrà diritto a fatturare per ciascun punto di prelievo e per ciascun mese di mancata fornitura una penale, pari 0,25 €/Smc moltiplicato per il consumo presunto di ciascun mese di mancata somministrazione in caso di fornitura di gas naturale, ovvero 0,075 €/kWh moltiplicato per il consumo presunto di ciascun mese di mancata somministrazione in caso di somministrazione di energia elettrica. Il suddetto importo verrà addebitato sulla fattura relativa all’ultimo periodo di fornitura. Inoltre, ai Clienti di cui al punto 10.5 potrà essere addebitata una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni singolo POD/PDR moltiplicati per i mesi di mancato preavviso. Per le forniture di gas, in caso di passaggio ad altro fornitore non coincidente con l’anno termico, il fornitore subentrante si impegna ad acquisire la capacità prenotata per il cliente sul punto di Riconsegna. In caso contrario verranno fatturati al cliente gli eventuali oneri rimasti in capo fino alla fine dell’anno termico. 10.6 Il computo dei mesi di preavviso di cui agli Art. 10.3, 10.4 e 10.5 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, ad eccezione della previsione di cui all’Art. 10.3 punto iii) rispetto al quale il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento da parte di RIENERGIA della comunicazione di recesso del Cliente finale. Il Cliente si avvarrà del nuovo fornitore per l’inoltro della suddetta comunicazione. Qualora invece il sopra specificato diritto sia manifestato non al fine di cambiare esercente, il Cliente inoltrerà direttamente la relativa comunicazione con un preavviso di almeno 1 (uno) mese. Le comunicazioni di cui al presente Articolo dovranno avvenire con modalità tali da permetterne la verifica dell’effettiva ricezione.
11. Foro competente
Il Foro competente a decidere sulle controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto è inderogabilmente: a) quello di residenza o domicilio del Cliente se quest’ultimo rientra a tutti gli effetti nella categoria dei “consumatori”, così come definiti dall’art. 3 comma 1° lettera a) del Codice del Consumo; b) il Foro di Milano, in tutti i casi in cui il Cliente non può essere definito consumatore ai sensi dall’art. 3 comma 1° lettera a) del Codice del Consumo.)
12. Risoluzione di diritto – Clausola risolutiva espressa, Condizioni risolutive
Ferme restando le cause di recesso e/o risoluzione disposte per legge o previste dal Contratto, e in particolare le disposizioni degli artt. 1 (Oggetto del contratto), 10 (Ritardo nei pagamenti) e 12 (Sospensione e interruzione della fornitura) delle presenti Condizioni Generali e dell’allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/com e s.m.i. (TIMOE) e dell’allegato A della delibera ARERA 99/11 e s.m.i. (TIMG) relativamente alla fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale, il Contratto potrà essere risolto anticipatamente dal Fornitore, anche per una singola fornitura, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata o mezzo equivalente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: a) manomissione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica e/o del gas naturale e/o appropriazione fraudolenta di energia elettrica e/o gas naturale; b) utilizzo degli impianti e/o dell’energia elettrica e/o del gas naturale in modo non conforme al Contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione d’uso entro il termine 15 giorni a RIENERGIA, mediante raccomandata A/R o posta certificata o secondo i canali di comunicazione contrattualmente previsti; c) realizzazione e/o manutenzione degli impianti interni del Cliente in maniera non conforme alla normativa vigente e/o costituenti pericolo per l’incolumità pubblica; d) mancato o ritardato pagamento di una fattura rispetto al termine ivi indicato, ivi incluse le fatture riguardanti l’addebito del corrispettivo CMOR ovvero di quelli di cui al TIMG o al TIMOE; e) impedimento o mancato consenso all’accesso ai tecnici dei rispettivi distributori ai gruppi di misura che causi l’impossibilità da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura; f) mancata costituzione, ricostituzione, integrazione o reintegrazione della Garanzia, ove richiesta; g) rivendita o più in generale cessione, anche solo di fatto, dell’energia elettrica e/o del gas a terzi da parte del Cliente in qualsivoglia modo o forma; h) cessione o subentro del Contratto in qualsivoglia forma o modalità, anche di fatto, a terzi da parte del Cliente in assenza di autorizzazione scritta di RIENERGIA; i) comunicazione di informazioni, dati, letture o misure non veritieri o mendaci da parte del Cliente; j) mancata comunicazione da parte del Cliente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal momento in cui si è verificato l’evento, di cambiamento di denominazione o ragione sociale, cessazione o trasferimento del Cliente, trasferimento o cessione d’azienda o ramo d’azienda e simili. Le Parti convengono che il Contratto di fornitura è sottoposto ai sensi dell’articolo 1353 c.c. alle condizioni risolutive sottoelencate poste nell’interesse esclusivo di RIENERGIA. Pertanto, all’avverarsi di anche una sola delle condizioni risolutive di seguito elencate, il Contratto, fermo il disposto dell’articolo 1360 c.c., comma II, e fatta salva la facoltà in capo a RIENERGIA di rinunziarvi, sarà risolto (*) a seguito di/del/dell’: a) inizio di un’azione o di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente e/o iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti e/o iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di conferimento dei poteri all’organo amministrativo o suo delegato al fine di proporre domanda di concordato preventivo ai sensi della Legge fallimentare; b) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e/o finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a RIENERGIA (es. esito negativo della verifica periodica o una tantum dell’affidabilità creditizia del Cliente); c) sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento Sepa Direct Debit (ove previsto); d) insussistenza o venire meno, in relazione ad uno o più Pod/Pdr, dei requisiti previsti nelle condizioni economiche o in altre parti del presente Contratto e) a forma di obbligazioni insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale con altri fornitori o con il Distributore o con il trasportatore; f) impossibilità, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e) del comma primo del presente articolo, da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura ai sensi del TIMOE e/o dal TIMG; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia elettrica o gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a RIENERGIA senza che ciò implichi alcuna responsabilità di RIENERGIA nei confronti del Cliente; h) non conformità alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti degli impianti di regolazione e misura del gas; i) violazione, se il Cliente è proprietario dell’impianto di regolazione e misura, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; j) inefficacia, anche parziale, ovvero risoluzione di anche solo uno dei Contratti di Dispacciamento e/o Distribuzione di energia elettrica ovvero inefficacia, anche parziale, o risoluzione di anche solo uno dei Contratti di Trasporto e/o Distribuzione di GAS per cause non imputabili a RIENERGIA; k) interruzione o sospensione dell’attività produttiva del Cliente per un periodo superiore a 3 (tre) mesi; l) permanere di cause di forza maggiore per un periodo superiore a 3 (tre) mesi senza che le parti siano riuscite a trovare un accordo per la prosecuzione della fornitura; m) aumento del prezzo di acquisto del vettore energetico oggetto di fornitura di oltre il 20% rispetto alla media dei prezzi pagati dal fornitore all’ingrosso nei precedenti 12 mesi; n) variazione delle condizioni in acquisto del vettore energetico, conseguenti a dinamiche di mercato ovvero avvenimenti o provvedimenti emessi da autorità nazionali o sovranazionali, che comportino modifiche di fatto del prezzo in acquisto; o) scarsità di materia prima tale da rendere antieconomica la fornitura da parte della somministrante; p) provvedimenti normativi o regolatori, nazionali o sovranazionali che comportino l’obbligo per il fornitore di accettare rateizzazioni per importi scaduti e/o a scadere ovvero che impediscano la sospensione delle forniture anche in caso di morosità. In caso di risoluzione del Contratto per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti di RIENERGIA o dei suoi aventi causa. Senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio del Fornitore ai sensi di legge o previsto dal Contratto, la risoluzione avrà effetto alla prima data utile consentita dalla normativa di settore (delibera ARERA 487/2015/R/eel “Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico”) e s.m.i. e 77/2018/R/com e s.m.i. (Riforma dello switching nel mercato retail del gas). Nei limiti di legge, sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa cessazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del Contratto. Il Cliente rimane in ogni caso obbligato a pagare la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale fino a quando il Distributore non abbia provveduto ad eliminare tale fornitura dal contratto di trasporto con il Fornitore. In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per colpa del Cliente o inadempimento dei suoi obblighi contrattuali, RIENERGIA avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura dell’energia elettrica e/o gas naturale in base al Contratto, comprese le spese e gli interessi di mora, tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale nonché eventuali penali contrattualmente previste, fatto salvo comunque il diritto di RIENERGIA al risarcimento del maggior danno.
13. Manomissione sigilli e captazione fraudolenta
Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia e sono di proprietà del Distributore Locale competente. Il Cliente ha l'onere di accertare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale e ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva. La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi prelievo irregolare e/o fraudolento danno luogo (i) a conguaglio dei consumi non misurati, come determinati dal distributore locale competente le cui risultanze, ora per allora, sono accettate del Cliente con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di fornitura, (ii) all'addebito di tutte le spese che possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente e alla sospensione della somministrazione e risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto per il Fornitore di agire per il maggior danno subito. Gli incaricati dell’esercente la vendita e/o del Distributore Locale avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi ed il Cliente si impegna sin d’ora a garantire il pieno accesso agli strumenti di misura senza frapporre ostacoli di fatto e/o di diritto.
14. Variazioni e dichiarazioni
14.1 Il Cliente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e le modifiche d’uso delle forniture e altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga RIENERGIA potrà sospendere la somministrazione fino a che il Cliente non abbia regolarizzato la situazione. 14.2 Relativamente alla somministrazione di energia elettrica il Cliente ha l’obbligo di inoltrare tempestivamente all’ indirizzo RIENERGIA Via Riccardo Lombardi 19/6 – 20153 Milano (MI) la dichiarazione ASL/Ospedaliera attestante la non disalimentabilità del POD. In mancanza di tale documentazione il Cliente sarà considerato come Cliente disalimentabile. Nel caso sussistano i requisiti per l’ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui alla Delibera ARERA 402/2013/R/com, il richiedente la compensazione dovrà essere l’intestatario del contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l’ammissione al regime di compensazione. 14.3 Nel caso in cui il Cliente sia un condominio, è fatto obbligo all’amministratore dello stesso di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella sua carica. 14.4 Qualora il Cliente che sottoscrive il contratto non sia il proprietario dell’immobile, con la sottoscrizione della Richiesta, garantisce di aver ottenuto l’assenso del proprietario all’attivazione della/e fornitura/e e attesta, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi del DPR 455/2000, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento.
15. Disposizioni varie
15.1 Il Cliente è consapevole che l’energia elettrica ed il gas naturale possono essere pericolosi qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. In particolare, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica. In caso avverta odore di gas naturale non dovrà accendere luci, ma aprire le finestre e chiudere sia il rubinetto dell’impianto interno che quello a valle del PDR. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al distributore locale e agli Enti preposti eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del POD/PDR. 15.2 Il Cliente è responsabile per difetto di manutenzione o incuria sugli impianti che comportino diminuzione di sicurezza e dispersione negli impianti a valle del POD/PDR. L’inosservanza di detto impegno darà facoltà a RIENERGIA di sospendere la somministrazione e di esperire ogni ulteriore azione a salvaguardia degli interessi della medesima. 15.3 Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia e rimangono di proprietà del distributore locale. Il Cliente ha l’onere di accertare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l’obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva. 15.4 La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con un’opportuna stima, all’addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente e alla sospensione della somministrazione che in caso di forniture di gas potrebbe avvenire anche senza preavviso. Gli incaricati di RIENERGIA e/o del distributore locale avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi. In caso di guasto o di blocco del contatore, il Cliente deve comunicarlo immediatamente ad RIENERGIA. In questo caso ed in quello in cui l’avaria sia riscontrata dal personale incaricato, si provvederà alla sostituzione dei contatori ed ai conguagli dei consumi ai sensi della normativa vigente. 15.5 Il Cliente e/o RIENERGIA possono richiedere la verifica della regolarità di misurazione del contatore. Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa tecnica vigente al momento della verifica, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In caso contrario, si procederà alla ricostruzione dei consumi, secondo le norme previste dall’ARERA e si effettueranno i necessari addebiti/accrediti. In caso di richiesta fatta dal Cliente, l’onere della verifica è posto a suo carico qualora risulti che l’eventuale errore è contenuto nei valori ammissibili e gli verrà attribuito nella misura in cui il Distributore lo addebiterà a RIENERGIA nel rispetto della normativa ARERA. 15.6 Il Cliente che utilizza, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera 191/2013/R/gas dell’ARERA. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il Consumatore di Energia al numero verde 800 166 654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it . 15.7 Per informazioni il Cliente ha a disposizione il Servizio Clienti e il sito internet, i cui riferimenti sono rinvenibili nella Richiesta. Ai fini contrattuali, fatte salve le eventuali specifiche previsioni di cui ai singoli articoli del contratto, ogni comunicazione dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere inviata via posta o via fax (c.a. Servizio Clienti) ai riferimenti indicati nella Richiesta. Le CGC sono riportate sul sito internet.
16. Livelli di qualità, indennizzi automatici, reclami
16.1 RIENERGIA si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall’ARERA per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale ai sensi del Codice di Condotta Commerciale e delle Delibere ARERA ARG/com 164/08. 16.2 Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, RIENERGIA - i cui obblighi contrattuali in base alle presenti CGC includono la rilevazione della soddisfazione della clientela in merito ai servizi dalla stessa forniti, per il tramite di interviste e rilevazioni, anche telefoniche, accrediterà al Cliente finale l’indennizzo automatico ricevuto dal Distributore. 16.3 RIENERGIA si impegna alla rettifica di fatturazione, relativa a bollette già pagate, entro 90 (novanta) giorni solari, ovvero di 20 (venti) giorni solari nel caso di rettifica di doppia fatturazione. 16.4 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare a RIENERGIA un reclamo o una richiesta di informazioni scritta, potendo anche utilizzare i moduli predisposti da RIENERGIA e reperibili sul sito, che andranno inoltrati a: RIENERGIA Via Riccardo Lombardi 19/6 – 20153 Milano (MI). La risposta al reclamo o alla richiesta di informazione dovrà essere evasa (quaranta) giorni solari dalla data di ricezione dello stesso. 16.5 In caso di mancato rispetto dei termini previsti ai punti 16.3 e 16.4, in conformità alla normativa vigente, verrà riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico pari a € 20,00 (euro venti/00). L’indennizzo sarà di € 40,00 (euro quaranta/00) se la prestazione avviene oltre un tempo doppio rispetto a quanto sopra previsto, ma entro un tempo triplo, mentre sarà di € 60,00 (euro sessanta/00) se avviene oltre un tempo triplo a quanto previsto. 16.6 In caso di mancato rispetto delle tempistiche di costituzione in mora indicate all’Art. 6, comma 4, in violazione degli obblighi contrattuali e delle condizioni previste dal TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, allegato A della delibera ARG/gas 99/11) e dal TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica, allegato A della delibera 258/2015/R/com), verrà riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico pari a: € 30,00 (euro trenta/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora; € 20,00 (euro venti/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di: i) mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto ad effettuare il pagamento (indicati all’Art. 6.4); ii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta della sospensione della fornitura all’impresa distributrice competente. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.arera.it o www.sportelloperilconsumatore.it. Al fine di agevolare il Cliente nella risoluzione di eventuali controversie, il Fornitore ha aderito al Servizio Conciliazione istituito dall’ARERA. Tale servizio è gratuito e permette al Cliente di incontrare via web il fornitore, alla presenza di un conciliatore che aiuta le parti a raggiungere una soluzione di comune accordo. La procedura coinvolge il Cliente o un suo delegato, il Fornitore e/o il Distributore interessato e il conciliatore in veste di facilitatore dell'accordo. La procedura può essere attivata nel caso in cui il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta dal Fornitore, o a seguito di mancata risposta da parte del Fornitore al reclamo scritto del Cliente, una volta trascorsi 40 giorni dall'invio del reclamo da parte del Cliente. L’attivazione e l’espletamento della procedura di conciliazione, al fine di dirimere eventuali controversie tra Fornitore e Cliente, sono condizione necessaria per un eventuale ricorso alla tutela in sede giudiziale. Per maggiori informazioni, e ai fini dell’attivazione del Servizio, è possibile consultare il sito http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm. Si ricorda che il Servizio Conciliazione è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR (http://www.arera.it/it/consumatori/ADR.htm) e ODR (https://ec.europa.eu/consu-mers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT) europei in materia di consumo. 16. Diritto di ripensamento recesso Privacy. Nota informativa per il cliente 16.1 Qualora la conclusione del contratto da parte del Cliente domestico sia avvenuta mediante forme di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali, ovvero nel caso di contratti conclusi via Web è attribuita la facoltà di recedere senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni dal momento della conclusione del contratto tramite l’invio di una raccomandata A/R ad RIENERGIA al seguente indirizzo: Via Riccardo Lombardi 19/6 – 20153 Milano (MI) oppure via fax al nr. 02.70047269, in quest’ultimo caso a condizione che sia data conferma mediante raccomandata entro le 48 (quarantotto) ore successive. Nel caso di conclusione attraverso forme di comunicazione a distanza il termine di cui sopra decorre dal decimo giorno successivo all’invio del contratto da parte di RIENERGIA. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di corrispondere quanto dovuto per le prestazioni già erogate. Informativa in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016. RIENERGIA S.r.l. (di seguito RIENERGIA), con sede in Via Riccardo Lombardi 19/6 – 20153 Milano (MI), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati relativi al Cliente (i “dati”) in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016. La struttura del Titolare del trattamento è dotata di un responsabile per la protezione dei dati (“DPO”, “RDP”), che è a disposizione per qualunque informazione inerente i trattamenti dei dati personali svolti. È possibile contattare il DPO scrivendo a privacy@rienergia.net. I dati potranno essere utilizzati da RIENERGIA, direttamente o tramite terzi prestatori di servizi di sua fiducia (Banche, Istituti di Credito, Compagnie di assicurazione, società addette all’imbustamento ed al mailing, società di gestione di servizi amministrativi e/o informatici, società di recupero crediti, studi professionali e agenzie di comunicazione) in qualità di responsabili del trattamento, esclusivamente: a) per finalità amministrativo – contabili in relazione agli obblighi contrattuali assunti, inclusa la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela; b) previo consenso esplicito dell’utente: b.1) per finalità di marketing ossia invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale per prodotti e servizi RIENERGIA, per mezzo sia di modalità automatizzate (telefonate automatizzate nonché fax, e-mail, sms, notifiche App) sia di modalità tradizionali (posta cartacea e telefonate con operatore). b.2) sempre limitatamente ai dati di cui sopra, per le medesime finalità di marketing di cui al punto b.1) per nostre eventuali offerte in co-marketing con soggetti terzi per prodotti o servizi di eventuale interesse. I dati verranno conservati esclusivamente per tali finalità e non oltre il tempo richiesto dalle norme di legge, ovvero fino a 10 (dieci) anni dopo la conclusione del rapporto contrattuale per la finalità a), fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la raccolta negli altri casi. Potranno venire a conoscenza dei dati del Cliente i dipendenti di RIENERGIA appartenenti alle funzioni commerciale, finanziaria, amministrativa e operativa e quelli dei responsabili, incaricati del trattamento. I medesimi dati potranno essere comunicati, per la sola finalità di cui al punto a), a società appartenenti o collegate al Gruppo, al Distributore gas o elettrico e a Terna. I dati potranno essere trasferiti all’estero, anche al di fuori dell’UE, sempre nel rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali e delle salvaguardie da essa previste in tal caso. In ogni momento il cliente potrà avere accesso ai dati e chiederne la modifica, rettifica o la cancellazione e ogni altro diritto previsto dagli articoli dal 15 al 22 del regolamento EU 679/2016 inviando comunicazione scritta all’e-mail gestione.clienti@rienergia.net. Nel caso l’interessato ritenga siano stati violati uno o più dei suoi diritti ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di controllo, ovvero il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas metano ai clienti finali di cui alla delibera 104/2010 e ss.m.i. è consultabile sul sito web dell’Autorità (www.autorita.energia.it - sezione atti e provvedimenti).
17. Assicurazione gas
In relazione alla somministrazione di gas naturale, il Cliente beneficia in via automatica di una copertura assicurativa ad opera del Comitato Italiano Gas (CIG), contro gli eventuali incidenti inerenti la somministrazione di gas naturale, ai sensi della delibera ARERA del 25 maggio 2010, ARG/gas 79 ("Disposizioni per l'estensione dell'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto no al 31 dicembre 2013" disponibile sul sito www.arera.it) e della deliberazione ARERA deliberazione 19 maggio 2020 167/2020/R/GAS Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024. Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa, i relativi limiti, e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro - da inoltrare direttamente al Comitato Italiano Gas (CIG) - si può contattare direttamente lo sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet https://www.arera.it/it/consumatori/assicurazionegas.htm Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro è disponibile presso gli sportelli del Fornitore e sul sito internet https://www.rienergia.net